Art. 14.
Denuncia  di  inizio  attivita'  o di esecuzione di varianti in corso
   d'opera per interventi sulle postazioni e sulle altre strutture di
   cui all'Art. 2, comma 1, lettera h).
    1.  Sono  soggetti a mera denuncia di inizio attivita' i seguenti
interventi  sulle  postazioni e sulle altre strutture di cui all'Art.
2, comma 1, lettera h):
      a) opere   di   manutenzione   straordinaria,   di  restauro  e
risanamento  conservativo  in assenza di mutamenti della destinazione
d'uso;
      b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche
in edifici esistenti;
      c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
      d) opere   interne   di  singole  unita'  immobiliari  che  non
comportino  modifiche  della  sagoma  e  dei  prospetti,  non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle
unita' immobiliari e non mutino la destinazione d'uso;
      e) realizzazione  di  condutture  e  impianti  interrati  e  di
impianti tecnici al servizio di strutture esistenti;
      f) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entita';
      g) intonacatura  e  tinteggiatura  esterna  delle strutture ove
conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie vigenti in materia di
colore e arredo urbano;
      h) varianti  ai  progetti  relativi agli interventi di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f) e g).
    2.  La  denuncia  di  inizio  attivita' deve essere presentata ai
soggetti  di  cui all'Art. 4, comma 2, corredata della documentazione
di  cui  all'Art.  13,  comma  2.  Resta  ferma  l'applicazione delle
disposizioni di cui all'Art. 13, commi 3 e 4.