Art. 14. Denuncia di inizio attivita' o di esecuzione di varianti in corso d'opera per interventi sulle postazioni e sulle altre strutture di cui all'Art. 2, comma 1, lettera h). 1. Sono soggetti a mera denuncia di inizio attivita' i seguenti interventi sulle postazioni e sulle altre strutture di cui all'Art. 2, comma 1, lettera h): a) opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso; b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti; c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; d) opere interne di singole unita' immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unita' immobiliari e non mutino la destinazione d'uso; e) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di strutture esistenti; f) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entita'; g) intonacatura e tinteggiatura esterna delle strutture ove conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie vigenti in materia di colore e arredo urbano; h) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g). 2. La denuncia di inizio attivita' deve essere presentata ai soggetti di cui all'Art. 4, comma 2, corredata della documentazione di cui all'Art. 13, comma 2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 13, commi 3 e 4.