Art. 15. Diritti di istruttoria 1. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico degli oratori interessati, in relazione all'attivita' di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.