Art. 15.
                       Diritti di istruttoria
    1.  La  giunta  regionale stabilisce con propria deliberazione la
misura  dei  diritti  di  istruttoria  e  di ogni altro onere posto a
carico  degli  oratori  interessati,  in  relazione  all'attivita' di
consulenza  tecnica  svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti di
cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.