Art. 16.
          Catasto regionale delle stazioni radioelettriche
    1.    Il    catasto    delle    stazioni    radioelettriche   per
radiotelecomunicazioni e' istituito presso l'ARPA e contiene la mappa
delle  stazioni  radioelettriche presenti sul territorio regionale ed
il  relativo  archivio  informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici
delle   stesse   e   di   quelli  topografici  riferiti  ad  apposite
cartografie.
    2.  I soggetti di cui all'Art. 4, comma 2, trasmettono all'ARPA i
dati necessari all'istituzione e all'aggiornamento del catasto di cui
al comma 1.
    3.  Sulla  base  dei  dati  contenuti nel catasto, l'ARPA redige,
nell'ambito   della  relazione  biennale  sullo  stato  dell'ambiente
regionale  di  cui  all'Art.  4,  comma 1,  lettera 1),  della  legge
regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale
per  la  protezione  dell'ambiente  (ARPA)  e  creazione, nell'ambito
dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, del dipartimento di
prevenzione  e  dell'unita'  operativa di microbiologia), un rapporto
contenente  la  stima  dei livelli di campo elettromagnetico presenti
sul   territorio   regionale,  con  riferimento  alle  condizioni  di
esposizione della popolazione.
    4.  Le  funzioni  inerenti  alla  tenuta  e all'aggiornamento del
catasto  di  cui  al  comma 1  sono  esercitate  dai  soggetti di cui
all'Art. 4, comma 2, dalla Regione e dall'ARPA, in collaborazione con
il  comitato  regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), sulla base
di apposite intese regolanti i reciproci rapporti.