Art. 16. Catasto regionale delle stazioni radioelettriche 1. Il catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni e' istituito presso l'ARPA e contiene la mappa delle stazioni radioelettriche presenti sul territorio regionale ed il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici delle stesse e di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie. 2. I soggetti di cui all'Art. 4, comma 2, trasmettono all'ARPA i dati necessari all'istituzione e all'aggiornamento del catasto di cui al comma 1. 3. Sulla base dei dati contenuti nel catasto, l'ARPA redige, nell'ambito della relazione biennale sullo stato dell'ambiente regionale di cui all'Art. 4, comma 1, lettera 1), della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, del dipartimento di prevenzione e dell'unita' operativa di microbiologia), un rapporto contenente la stima dei livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione. 4. Le funzioni inerenti alla tenuta e all'aggiornamento del catasto di cui al comma 1 sono esercitate dai soggetti di cui all'Art. 4, comma 2, dalla Regione e dall'ARPA, in collaborazione con il comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), sulla base di apposite intese regolanti i reciproci rapporti.