Art. 19.
                           Altri obblighi
    1.  I soggetti di cui all'Art. 4, comma 2, ordinano la rimozione,
a cura e spese degli operatori, delle stazioni radioelettriche, delle
postazioni,  delle  reti  di  comunicazione elettronica e delle altre
strutture  di  cui  all'Art.  2,  comma 1,  lettera h), realizzate in
assenza dell'autorizzazione di cui all'Art. 11 o in difformita' dalla
stessa.
    2.   La  rimozione  deve  avvenire  entro  novanta  giorni  dalla
comunicazione  del  provvedimento  che la dispone. Entro i successivi
sessanta  giorni, gli operatori devono anche provvedere al ripristino
dello stato originario dei luoghi.
    3.  In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2,
i  soggetti  di  cui  all'Art.  4,  comma 2,  previa diffida, possono
procedere  d'ufficio  a  spese  degli operatori inadempienti. La nota
delle  spese  e'  resa esecutiva ed e' riscossa dai medesimi soggetti
secondo le disposizioni vigenti in materia di esecuzione coattiva dei
crediti dello Stato.
    4.   Per   quanto  non  diversamente  disciplinato  dal  presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al titolo VIII della legge regionale n. 11/1998.