Art. 19. Altri obblighi 1. I soggetti di cui all'Art. 4, comma 2, ordinano la rimozione, a cura e spese degli operatori, delle stazioni radioelettriche, delle postazioni, delle reti di comunicazione elettronica e delle altre strutture di cui all'Art. 2, comma 1, lettera h), realizzate in assenza dell'autorizzazione di cui all'Art. 11 o in difformita' dalla stessa. 2. La rimozione deve avvenire entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento che la dispone. Entro i successivi sessanta giorni, gli operatori devono anche provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'Art. 4, comma 2, previa diffida, possono procedere d'ufficio a spese degli operatori inadempienti. La nota delle spese e' resa esecutiva ed e' riscossa dai medesimi soggetti secondo le disposizioni vigenti in materia di esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. 4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VIII della legge regionale n. 11/1998.