Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Ai fini della presente legge, si intende per:
      a) operatore,   un'impresa   autorizzata  a  fornire  una  rete
pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
      b) stazione  radioelettrica, il trasmettitore o ricevitore, ivi
comprese   le  apparecchiature  accessorie,  necessari  in  una  data
postazione,  anche  mobile  o portatile, ad assicurare un servizio di
radiocomunicazione o il servizio di radioastronomia. Ogni stazione e'
classificata  sulla  base  del servizio al quale partecipa in maniera
permanente o temporanea;
      c) sito   attrezzato  per  radiotelecomunicazioni,  di  seguito
denominato sito attrezzato, la sottozona di piano regolatore generale
(PRG)  con specifica destinazione d'uso, caratterizzato da un terreno
recintato  di adeguata superficie, comprendente una o piu' postazioni
di  dimensioni  e  numero tali da consentire l'ospitalita' ai diversi
operatori   interessati   ed   eventuali   strutture   edilizie   per
l'alloggiamento  delle  stazioni  connesse  e funzionali alle diverse
reti;
      d) postazione,  l'area  che  comprende  un  singolo traliccio o
altro sostegno per il posizionamento di stazioni radioelettriche, ivi
compresi  i  locali  tecnici  funzionali all'esercizio delle stazioni
stesse;
      e) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di trasmissione
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e  le  altre  risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo,
via   radio,   a   mezzo   di   fibre   ottiche  o  con  altri  mezzi
elettromagnetici,  atti  a completare la copertura del territorio ove
condizioni  orografiche  particolari  lo richiedano, comprese le reti
satellitari;
      f) schema  funzionale,  la  rappresentazione  schematica in cui
siano  indicati, con blocchi funzionali e linee di connessione, tutti
gli  elementi  che connettono le stazioni radioelettriche di una rete
di comunicazione elettronica, nonche' il punto di origine del segnale
costituito  da  studi di produzione, collegamenti satellitario altro,
ed  ogni  altro  elemento,  compresi  i ricevitori passivi, ossia gli
specchi  e le parabole satellitari connesse alla rete, e gli impianti
di   uso  straordinario  per  emergenza  o  di  riserva,  costituente
l'infrastruttura della rete;
      g) progetto  di rete, l'insieme dello schema funzionale e degli
elementi  tecnici  e  topografici,  indicati nell'allegato A, di ogni
stazione  radioelettrica  esistente  o che si intenda installare e di
ogni stazione radioelettrica in esercizio che si intenda modificare;
      h) altre  strutture, ogni manufatto che impegni il territorio e
che  sia  funzionale  all'esercizio delle radiotelecomunicazioni, non
rientrante  nelle  definizioni  di  cui  al  presente articolo, quali
ricevitori  passivi,  tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero,
cavidotti, cabine elettriche.