Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) operatore, un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata; b) stazione radioelettrica, il trasmettitore o ricevitore, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, ad assicurare un servizio di radiocomunicazione o il servizio di radioastronomia. Ogni stazione e' classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea; c) sito attrezzato per radiotelecomunicazioni, di seguito denominato sito attrezzato, la sottozona di piano regolatore generale (PRG) con specifica destinazione d'uso, caratterizzato da un terreno recintato di adeguata superficie, comprendente una o piu' postazioni di dimensioni e numero tali da consentire l'ospitalita' ai diversi operatori interessati ed eventuali strutture edilizie per l'alloggiamento delle stazioni connesse e funzionali alle diverse reti; d) postazione, l'area che comprende un singolo traliccio o altro sostegno per il posizionamento di stazioni radioelettriche, ivi compresi i locali tecnici funzionali all'esercizio delle stazioni stesse; e) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e le altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, atti a completare la copertura del territorio ove condizioni orografiche particolari lo richiedano, comprese le reti satellitari; f) schema funzionale, la rappresentazione schematica in cui siano indicati, con blocchi funzionali e linee di connessione, tutti gli elementi che connettono le stazioni radioelettriche di una rete di comunicazione elettronica, nonche' il punto di origine del segnale costituito da studi di produzione, collegamenti satellitario altro, ed ogni altro elemento, compresi i ricevitori passivi, ossia gli specchi e le parabole satellitari connesse alla rete, e gli impianti di uso straordinario per emergenza o di riserva, costituente l'infrastruttura della rete; g) progetto di rete, l'insieme dello schema funzionale e degli elementi tecnici e topografici, indicati nell'allegato A, di ogni stazione radioelettrica esistente o che si intenda installare e di ogni stazione radioelettrica in esercizio che si intenda modificare; h) altre strutture, ogni manufatto che impegni il territorio e che sia funzionale all'esercizio delle radiotelecomunicazioni, non rientrante nelle definizioni di cui al presente articolo, quali ricevitori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero, cavidotti, cabine elettriche.