Art. 22.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  L'onere  derivante  dall'applicazione  dell'Art.  4, comma 1,
lettere a)  e d), e' determinato complessivamente in euro 320.000 per
l'anno 2005 e in annui euro 350.000 a decorrere dall'anno 2006.
    2.  L'onere  di  cui  al  comma 1  trova copertura per annui euro
200.000  per  gli anni 2005, 2006 e 2007 nell'obiettivo programmatico
2.1.1.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e per
euro  120.000  per  l'anno 2005 e per annui euro 150.000 per gli anni
2006   e  2007  nell'obiettivo  programmatico  2.2.1.09  (Ambiente  e
sviluppo  sostenibile)  dello  stato  di  previsione  della spesa del
bilancio della Regione per l'anno 2005 e di quello pluriennale per il
triennio 2005/2007, e al relativo finanziamento si provvede:
      a) per  annui  euro  200.000  per  gli  anni  2005, 2006 e 2007
mediante  utilizzo  dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo 67368
(Contributi  agli  enti  locali  per l'installazione e l'esercizio di
impianti   di  radiotelecomunicazioni)  dell'obiettivo  programmatico
2.1.1.02;
      b) per  euro  120.000  per l'anno 2005 e per annui euro 150.000
per  gli  anni  2006  e  2007,  mediante  utilizzo dello stanziamento
iscritto  al capitolo 67365 (Contributi per interventi di demolizione
di   impianti   per   radiodiffusione   televisiva  e  sonora  e  per
telecomunicazioni    e    conseguente   sistemazione   paesaggistica)
dell'obiettivo programmatico 2.2.1.09.
    3.  I  proventi  delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 18
sono  introitati  al  capitolo  7700  (Proventi  pene  pecuniarie per
contravvenzioni)  dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
della Regione.
    4.  Per  l'applicazione della presente legge, la giunta regionale
e'  autorizzata  ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.