Art. 22. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione dell'Art. 4, comma 1, lettere a) e d), e' determinato complessivamente in euro 320.000 per l'anno 2005 e in annui euro 350.000 a decorrere dall'anno 2006. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura per annui euro 200.000 per gli anni 2005, 2006 e 2007 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e per euro 120.000 per l'anno 2005 e per annui euro 150.000 per gli anni 2006 e 2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, e al relativo finanziamento si provvede: a) per annui euro 200.000 per gli anni 2005, 2006 e 2007 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 67368 (Contributi agli enti locali per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni) dell'obiettivo programmatico 2.1.1.02; b) per euro 120.000 per l'anno 2005 e per annui euro 150.000 per gli anni 2006 e 2007, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 67365 (Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiodiffusione televisiva e sonora e per telecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica) dell'obiettivo programmatico 2.2.1.09. 3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 18 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione. 4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.