Art. 24. Sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPAR) 1. Ferma restando la concessione ministeriale ove prevista, la realizzazione e/o l'attivazione di stazioni radioelettriche, ponti radio, reti di comunicazione elettronica, nonche' delle relative attrezzature accessorie, quali sostegni, ad esclusione delle torri e dei tralicci, cavidotti, apparati, finalizzati alla sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPAR), e' subordinata alla comunicazione, da parte dell'operatore interessato, dell'intenzione di realizzare e/o attivare tali strutture. La comunicazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2006 ai soggetti di cui all'Art. 4, comma 2. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunita' montane e il comune di Aosta predispongono appositi modelli per la comunicazione di cui al comma 1. 3. La realizzazione e/o l'attivazione delle strutture di cui al comma 1 e' subordinata al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' stabiliti dalla normativa statale vigente. 4. In via transitoria e fino alla regolarizzazione ai sensi del comma 5, le strutture di cui al comma 1 si considerano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e non necessitano di concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta, assenso comunque denominato di carattere urbanistico, edilizio, ambientale richiesti dalla vigente normativa. 5. Le strutture di cui al comma 1 sono soggette, entro un anno dalla loro realizzazione e/o attivazione, alla verifica di conformita', di cui all'Art. 11, da parte dei soggetti di cui all'Art. 4, comma 2, oltre che al parere dell'ARPA. 6. L'esito della verifica di conformita' di cui al comma 5 puo' essere positivo, positivo condizionato o negativo. Nel caso di esito positivo condizionato, la verifica di conformita' deve indicare le prescrizioni da osservare ai fini della regolarizzazione. Nel caso di esito negativo, le strutture di cui al comma 1 devono essere rilocalizzate in posizione e condizioni di esercizio idonee. 7. La mancata osservanza delle prescrizioni da osservare ai fini della regolarizzazione, ai sensi del comma 6, equivale a realizzazione di opere in assenza o difformita' di titolo abilitativo, di cui al titolo VIII della legge regionale n. 11/1998. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 4 novembre 2005. CAVERI (Omissis).