Art. 24.
        Sperimentazione della televisione digitale terrestre
    e della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPAR)
    1.  Ferma  restando  la concessione ministeriale ove prevista, la
realizzazione  e/o  l'attivazione  di stazioni radioelettriche, ponti
radio,  reti  di  comunicazione  elettronica,  nonche' delle relative
attrezzature  accessorie, quali sostegni, ad esclusione delle torri e
dei  tralicci,  cavidotti, apparati, finalizzati alla sperimentazione
della  televisione  digitale  terrestre  e  della rete unitaria della
pubblica  amministrazione (RUPAR), e' subordinata alla comunicazione,
da  parte  dell'operatore  interessato, dell'intenzione di realizzare
e/o  attivare tali strutture. La comunicazione deve essere presentata
entro  e non oltre il 31 dicembre 2006 ai soggetti di cui all'Art. 4,
comma 2.
    2.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge,  le  comunita'  montane  e  il  comune  di Aosta predispongono
appositi modelli per la comunicazione di cui al comma 1.
    3.  La  realizzazione e/o l'attivazione delle strutture di cui al
comma 1  e'  subordinata  al  rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori  di  attenzione  e degli obiettivi di qualita' stabiliti dalla
normativa statale vigente.
    4.  In  via transitoria e fino alla regolarizzazione ai sensi del
comma 5,  le  strutture  di cui al comma 1 si considerano compatibili
con   qualsiasi   destinazione   urbanistica  e  non  necessitano  di
concessione,  autorizzazione,  licenza,  nulla osta, assenso comunque
denominato  di  carattere urbanistico, edilizio, ambientale richiesti
dalla vigente normativa.
    5.  Le  strutture  di cui al comma 1 sono soggette, entro un anno
dalla   loro   realizzazione   e/o   attivazione,  alla  verifica  di
conformita',  di  cui  all'Art.  11,  da  parte  dei  soggetti di cui
all'Art. 4, comma 2, oltre che al parere dell'ARPA.
    6.  L'esito  della verifica di conformita' di cui al comma 5 puo'
essere  positivo, positivo condizionato o negativo. Nel caso di esito
positivo  condizionato,  la  verifica di conformita' deve indicare le
prescrizioni da osservare ai fini della regolarizzazione. Nel caso di
esito  negativo,  le  strutture  di  cui  al  comma 1  devono  essere
rilocalizzate in posizione e condizioni di esercizio idonee.
    7.  La mancata osservanza delle prescrizioni da osservare ai fini
della   regolarizzazione,   ai   sensi   del   comma 6,   equivale  a
realizzazione   di   opere   in   assenza  o  difformita'  di  titolo
abilitativo, di cui al titolo VIII della legge regionale n. 11/1998.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 4 novembre 2005.
                               CAVERI
    (Omissis).