Art. 7. Individuazione dei siti attrezzati, degli interventi di adeguamento e della disciplina urbanistico-edilizia 1. L'individuazione dei siti attrezzati, della disciplina urbanistico-edilizia applicabile per la localizzazione delle postazioni e di quella relativa all'installazione di stazioni radioelettriche e' determinata dai piani di interesse generale predisposti, ai sensi dell'Art. 32, comma 4, della legge regionale n. 11/1998, dalle comunita' montane, d'intesa con i comuni interessati, e dal comune di Aosta, per il territorio di competenza. 2. Nell'individuazione dei siti attrezzati deve tenersi conto delle esigenze di tutela delle componenti strutturali del paesaggio e delle aree sensibili, e cioe' delle aree di particolare densita' infrastrutturale o di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale, documentario o archeologico, in presenza delle quali sono previste localizzazioni alternative. 3. I piani indicano, inoltre, le modalita' e i termini per gli interventi di sistemazione paesaggistica ed ambientale, quali i trasferimenti e le dismissioni dei siti, delle postazioni e delle stazioni radioelettriche esistenti, non conformi alle disposizioni dei piani medesimi. 4. I piani possono essere predisposti ed approvati per fasi successive, via via che siano individuati i siti attrezzati e la relativa disciplina urbanistico-edilizia. 5. Ai soggetti che effettuano gli interventi di cui al comma 3, in possesso di ogni altra autorizzazione o concessione richiesta, la Regione puo' concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile. I criteri e le modalita' di concessione dei predetti contributi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale. I contributi di cui al presente comma sono erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).