Art. 7.
 Individuazione dei siti attrezzati, degli interventi di adeguamento
               e della disciplina urbanistico-edilizia
    1.   L'individuazione   dei  siti  attrezzati,  della  disciplina
urbanistico-edilizia   applicabile   per   la   localizzazione  delle
postazioni   e  di  quella  relativa  all'installazione  di  stazioni
radioelettriche  e'  determinata  dai  piani  di  interesse  generale
predisposti, ai sensi dell'Art. 32, comma 4, della legge regionale n.
11/1998,  dalle comunita' montane, d'intesa con i comuni interessati,
e dal comune di Aosta, per il territorio di competenza.
    2.  Nell'individuazione  dei  siti  attrezzati deve tenersi conto
delle esigenze di tutela delle componenti strutturali del paesaggio e
delle  aree  sensibili,  e  cioe'  delle aree di particolare densita'
infrastrutturale  o  di  specifico  interesse paesaggistico, storico,
culturale,  documentario o archeologico, in presenza delle quali sono
previste localizzazioni alternative.
    3.  I  piani  indicano, inoltre, le modalita' e i termini per gli
interventi  di  sistemazione  paesaggistica  ed  ambientale,  quali i
trasferimenti  e  le  dismissioni  dei siti, delle postazioni e delle
stazioni  radioelettriche  esistenti,  non conformi alle disposizioni
dei piani medesimi.
    4.  I  piani  possono  essere  predisposti  ed approvati per fasi
successive,  via  via  che  siano  individuati i siti attrezzati e la
relativa disciplina urbanistico-edilizia.
    5.  Ai  soggetti che effettuano gli interventi di cui al comma 3,
in  possesso di ogni altra autorizzazione o concessione richiesta, la
Regione  puo'  concedere,  nei limiti degli stanziamenti di bilancio,
contributi  nella  misura  massima  del  70  per  cento  della  spesa
ammissibile.  I  criteri  e  le modalita' di concessione dei predetti
contributi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale. I
contributi  di  cui  al  presente  comma sono  erogati  ai  sensi del
regolamento  (CE)  n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti d'importanza minore («de minimis»).