Art. 9. Realizzazione, gestione e manutenzione dei siti attrezzati e delle postazioni 1. I nuovi siti attrezzati, individuati dai piani di cui all'Art. 7, comma 1, sono realizzati dai soggetti di cui all'Art. 4, comma 2. 2. I proprietari dei siti attrezzati individuati dai piani di cui all'Art. 7, comma 1, provvedono: a) alla gestione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei siti attrezzati e delle stazioni radioelettriche ivi presenti, se di loro proprieta'; b) ad adeguare funzionalmente i siti e le strutture, a propria cura e spese, al fine di ospitare le stazioni radioelettriche degli operatori interessati. 3. Le nuove postazioni possono essere realizzate dai soggetti di cui all'Art. 4, comma 2, o dagli operatori che abbiano previamente stipulato con i predetti soggetti la convenzione di cui all'Art. 8, comma 2. 4. Con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali e sentite le rappresentanze degli operatori e dei proprietari dei siti attrezzati e delle postazioni, e' approvato lo schema-tipo della convenzione di cui all'Art. 8, comma 2, concernente in particolare: a) la disciplina dell'accesso da parte dei singoli operatori ai siti attrezzati e alle postazioni per le operazioni di installazione, manutenzione ed esercizio delle stazioni radioelettriche; b) i criteri, compresi quelli relativi alla determinazione dei corrispettivi da corrispondere, con i quali i proprietari privati dei siti e delle postazioni ne consentono l'uso ai diversi operatori, al fine di razionalizzare la localizzazione delle stazioni radioelettriche.