Art. 9.
               Realizzazione, gestione e manutenzione
               dei siti attrezzati e delle postazioni
    1. I nuovi siti attrezzati, individuati dai piani di cui all'Art.
7, comma 1, sono realizzati dai soggetti di cui all'Art. 4, comma 2.
    2. I proprietari dei siti attrezzati individuati dai piani di cui
all'Art. 7, comma 1, provvedono:
      a) alla    gestione    e   alla   manutenzione,   ordinaria   e
straordinaria,  dei  siti attrezzati e delle stazioni radioelettriche
ivi presenti, se di loro proprieta';
      b) ad  adeguare funzionalmente i siti e le strutture, a propria
cura  e  spese, al fine di ospitare le stazioni radioelettriche degli
operatori interessati.
    3.  Le nuove postazioni possono essere realizzate dai soggetti di
cui  all'Art.  4,  comma 2, o dagli operatori che abbiano previamente
stipulato  con  i predetti soggetti la convenzione di cui all'Art. 8,
comma 2.
    4.  Con  deliberazione  della  giunta  regionale, d'intesa con il
consiglio  permanente  degli  enti locali e sentite le rappresentanze
degli  operatori  e  dei  proprietari  dei  siti  attrezzati  e delle
postazioni,  e'  approvato  lo  schema-tipo  della convenzione di cui
all'Art. 8, comma 2, concernente in particolare:
      a) la disciplina dell'accesso da parte dei singoli operatori ai
siti attrezzati e alle postazioni per le operazioni di installazione,
manutenzione ed esercizio delle stazioni radioelettriche;
      b) i  criteri, compresi quelli relativi alla determinazione dei
corrispettivi da corrispondere, con i quali i proprietari privati dei
siti  e delle postazioni ne consentono l'uso ai diversi operatori, al
fine    di    razionalizzare   la   localizzazione   delle   stazioni
radioelettriche.