Art. 2. Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture 1. Alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'Art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione» - Collegato 2004) e' apportata la seguente modifica: a) dopo la lettera b) del comma 2 dell'Art. 3, e' aggiunta la seguente: «b-bis) s.s. 342 Briantea: variante di Solbiate-Olgiate Comasco.». 2. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) e' apportata la seguente modifica: a) al comma 2 dell'Art. 4 dopo la parola «ordinaria» sono inserite le parole «e straordinaria». 3. Alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico a uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 4, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2006»; b) al comma 7 dell'Art. 6, e' aggiunto il seguente periodo: «Qualora l'intervento non sia possibile, in relazione alla sicurezza degli apparecchi di illuminazione, la sostituzione di questi ultimi, limitatamente alle aree esterne alle fasce di rispetto degli osservatori, deve essere completata entro il 31 dicembre 2008.»; c) dopo il comma 8 dell'Art. 6, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Ove le case costruttrici dispongano di laboratori fotometrici propri e strutture certificati e autorizzati a norma delle vigenti disposizioni di settore, la conformita' di cui al comma 8, e' rilasciata direttamente dalle stesse. Restano confermati, a carico delle case costruttrici, importatrici e fornitrici, gli adempimenti di cui al punto 2 dell'allegato a) alla deliberazione della giunta regionale 20 settembre 2001, n. 7/6162.»; d) la rubrica dell'Art. 9, e' sostituita dalla seguente: «(Disposizioni relative alle zone tutelate)»; e) al comma 1 dell'Art. 9, le parole «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2007». 4. I comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, le cui graduatorie di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'Art. 31, commi 2 e 6, del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 [Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Art. 3, comma 41, lettera m) legge regionale n. 1/2000)], cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2005, possono utilizzare le predette graduatorie fino al 30 giugno 2006. Tale termine e' differito al 31 dicembre 2006 per i comuni che emaneranno, entro il 30 giugno 2006, il nuovo bando di assegnazione ai sensi del regolamento regionale n. 1/2004 e dei commi 41-bis e 41-ter, dell'Art. 3 della legge regionale n. 1/2000, i cui criteri applicativi saranno approvati dal Consiglio regionale entro il 31 marzo 2006. Al fine di utilizzare le graduatorie di cui al primo periodo, gli alloggi potranno essere assegnati esclusivamente a coloro che, al momento dell'assegnazione, siano residenti o svolgano attivita' lavorativa in Lombardia da almeno cinque anni. 5. In attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo e gestionale delle funzioni concernenti il sistema idroviario interno della navigazione non lacuale, gli organi dell'azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e Mantova, di cui alle leggi regionali 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell'azienda regionale del porto di Cremona) e 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna), sono sciolti, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, i cui componenti restano in carica fino alla cessazione del collegio commissariale di cui al comma 6. Lo scioglimento ha effetto dalla data di insediamento del collegio commissariale di cui al comma 6. 6. Il Presidente della giunta regionale provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un collegio commissariale con il compito di provvedere, oltre all'amministrazione ordinaria e straordinaria, alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e demaniali, nonche' dei rapporti attivi e passivi dell'ente, come certificati dalle documentazioni contabili, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale e trasmettendone le risultanze alla giunta regionale. 7. Il collegio commissariale dura in carica non oltre il 31 dicembre 2006 ed e' composto da sette componenti, di cui cinque, tra cui due tecnici, designati dalla giunta regionale, uno designato dalla provincia di Cremona e uno designato dalla provincia di Mantova. Il presidente e' indicato nell'atto di designazione della giunta regionale tra i componenti non tecnici. 8. Il compenso dei componenti il collegio commissariale e' determinato dalla giunta regionale.