Art. 2.

  Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture

    1.  Alla  legge  regionale  22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni
legislative   per   l'attuazione   del  documento  di  programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'Art. 9-ter della legge
regionale   31 marzo   1978,  n.  34  «Norme  sulle  procedure  della
programmazione,  sul  bilancio  e sulla contabilita' della regione» -
Collegato 2004) e' apportata la seguente modifica:
      a) dopo  la  lettera b) del comma 2 dell'Art. 3, e' aggiunta la
seguente:
      «b-bis)   s.s.   342  Briantea:  variante  di  Solbiate-Olgiate
Comasco.».
    2.  Alla  legge  regionale  4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e
sviluppo  della  rete  viaria di interesse regionale) e' apportata la
seguente modifica:
      a) al  comma 2  dell'Art.  4  dopo  la  parola «ordinaria» sono
inserite le parole «e straordinaria».
    3.  Alla  legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in
tema  di  risparmio  energetico  a  uso di illuminazione esterna e di
lotta   all'inquinamento   luminoso)   sono   apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) alla   lettera a)   del   comma 1  dell'Art.  4,  le  parole
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2006»;
      b) al comma 7 dell'Art. 6, e' aggiunto il seguente periodo:
      «Qualora  l'intervento  non  sia  possibile,  in relazione alla
sicurezza  degli  apparecchi  di  illuminazione,  la  sostituzione di
questi ultimi, limitatamente alle aree esterne alle fasce di rispetto
degli  osservatori,  deve  essere  completata  entro  il  31 dicembre
2008.»;
      c) dopo il comma 8 dell'Art. 6, e' aggiunto il seguente:
      «8-bis.  Ove  le  case  costruttrici  dispongano  di laboratori
fotometrici  propri  e  strutture  certificati  e autorizzati a norma
delle  vigenti  disposizioni  di  settore,  la  conformita' di cui al
comma 8, e' rilasciata direttamente dalle stesse. Restano confermati,
a  carico  delle  case  costruttrici,  importatrici e fornitrici, gli
adempimenti  di  cui  al  punto 2 dell'allegato a) alla deliberazione
della giunta regionale 20 settembre 2001, n. 7/6162.»;
      d)  la  rubrica  dell'Art.  9,  e'  sostituita  dalla seguente:
«(Disposizioni relative alle zone tutelate)»;
      e)  al  comma 1  dell'Art. 9, le parole «31 dicembre 2006» sono
sostituite dalle parole «31 dicembre 2007».
    4.  I  comuni  con popolazione superiore a centomila abitanti, le
cui graduatorie di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'Art.
31,  commi 2  e  6,  del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1
[Criteri  generali  per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia  residenziale  pubblica  (Art. 3, comma 41, lettera m) legge
regionale  n.  1/2000)],  cessano  di  avere efficacia il 31 dicembre
2005,  possono  utilizzare  le predette graduatorie fino al 30 giugno
2006.  Tale termine e' differito al 31 dicembre 2006 per i comuni che
emaneranno,  entro  il 30 giugno 2006, il nuovo bando di assegnazione
ai  sensi  del  regolamento  regionale n. 1/2004 e dei commi 41-bis e
41-ter,  dell'Art.  3  della legge regionale n. 1/2000, i cui criteri
applicativi  saranno  approvati  dal  Consiglio  regionale  entro  il
31 marzo  2006.  Al fine di utilizzare le graduatorie di cui al primo
periodo,  gli  alloggi  potranno  essere  assegnati  esclusivamente a
coloro  che, al momento dell'assegnazione, siano residenti o svolgano
attivita' lavorativa in Lombardia da almeno cinque anni.
    5.  In attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo
e gestionale delle funzioni concernenti il sistema idroviario interno
della  navigazione non lacuale, gli organi dell'azienda regionale per
i  porti  fluviali  di Cremona e Mantova, di cui alle leggi regionali
22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell'azienda regionale del porto
di  Cremona)  e  4 gennaio  1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti
fluviali   delle   province   di  Cremona  e  Mantova  ed  interventi
straordinari   per  lo  sviluppo  della  navigazione  interna),  sono
sciolti,  ad  eccezione  del  collegio  dei revisori dei conti, i cui
componenti  restano  in  carica  fino  alla  cessazione  del collegio
commissariale  di  cui  al  comma 6. Lo scioglimento ha effetto dalla
data di insediamento del collegio commissariale di cui al comma 6.
    6.  Il  Presidente  della giunta regionale provvede, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un
collegio   commissariale   con   il   compito  di  provvedere,  oltre
all'amministrazione  ordinaria e straordinaria, alla ricognizione del
personale,  dei  beni  patrimoniali e demaniali, nonche' dei rapporti
attivi  e  passivi  dell'ente,  come certificati dalle documentazioni
contabili,  curando la predisposizione del relativo rendiconto finale
e trasmettendone le risultanze alla giunta regionale.
    7.  Il  collegio  commissariale  dura  in  carica  non  oltre  il
31 dicembre  2006  ed e' composto da sette componenti, di cui cinque,
tra  cui due tecnici, designati dalla giunta regionale, uno designato
dalla  provincia  di  Cremona  e  uno  designato  dalla  provincia di
Mantova.  Il  presidente  e' indicato nell'atto di designazione della
giunta regionale tra i componenti non tecnici.
    8.  Il  compenso  dei  componenti  il  collegio  commissariale e'
determinato dalla giunta regionale.