Art. 3. Modifica di legge regionale in materia di formazione professionale 1. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e' apportata la seguente modifica: a) l'Art. 32 e' abrogato. 2. La Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al centro operativo regionale previsto dall'Art. 32 della legge regionale n. 95/1980. La direzione generale competente in materia di formazione professionale provvede agli adempimenti conseguenti.