Art. 3.

 Modifica di legge regionale in materia di formazione professionale

    1.  Alla  legge  regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della
formazione  professionale  in  Lombardia)  e'  apportata  la seguente
modifica:
      a) l'Art. 32 e' abrogato.
    2.  La  Regione  subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi
facenti  capo  al  centro  operativo  regionale previsto dall'Art. 32
della legge regionale n. 95/1980. La direzione generale competente in
materia   di   formazione  professionale  provvede  agli  adempimenti
conseguenti.