Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in annui euro 1.200.000 per gli anni 2005 e 2006. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'Art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa sia del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 sia del bilancio per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.1.1.05 (Finanza locale - Altri interventi). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede: a) con riferimento agli anni 2005 e 2006 dei bilanci per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa: 1) nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per annui euro 1.000.000 per gli anni 2005 e 2006, a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A.6. dell'allegato n. 1; 2) nell'obiettivo programmatico 3.2 (Altri oneri non ripartibili), al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre), per annui euro 200.000 per gli anni 2005 e 2006; b) con riferimento all'anno 2006 dei bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per euro 1.000.000 e al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 200.000, a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto D.2 dell'allegato. 1 al bilancio per l'anno 2006 e al punto D.3 dell'allegato 1 al bilancio per il triennio 2006/2008. 4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.