Art. 2.

                      Disposizioni finanziarie

    1.  L'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge e'
determinato in annui euro 1.200.000 per gli anni 2005 e 2006.
    2.  L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'Art.
14,  comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in
materia  di  bilancio  e di contabilita' generale della Regione Valle
d'Aosta),  nello  stato  di  previsione  della spesa sia del bilancio
della Regione per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per
il  triennio 2005/2007 sia del bilancio per l'anno finanziario 2006 e
di  quello  pluriennale  per  il  triennio  2006/2008, nell'obiettivo
programmatico 2.1.1.05 (Finanza locale - Altri interventi).
    3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
      a) con riferimento agli anni 2005 e 2006 dei bilanci per l'anno
finanziario  2005  e  per  il triennio 2005/2007, mediante l'utilizzo
delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa:
        1)  nell'obiettivo  programmatico  3.1  (Fondi  globali),  al
capitolo  69020  (Fondo  globale  per  il  finanziamento  di spese di
investimento),  per  annui euro 1.000.000 per gli anni 2005 e 2006, a
valere   sullo   specifico  accantonamento  previsto  al  punto  A.6.
dell'allegato n. 1;
        2)   nell'obiettivo   programmatico   3.2  (Altri  oneri  non
ripartibili),  al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di
mutui  e  prestiti da contrarre), per annui euro 200.000 per gli anni
2005 e 2006;
      b) con   riferimento  all'anno  2006  dei  bilanci  per  l'anno
finanziario  2006  e  per  il triennio 2006/2008, mediante l'utilizzo
delle   risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  della  spesa
nell'obiettivo  programmatico  3.1  (Fondi globali) al capitolo 69020
(Fondo  globale  per  il finanziamento di spese di investimento), per
euro   1.000.000   e   al   capitolo  69000  (Fondo  globale  per  il
finanziamento  di  spese  correnti), per euro 200.000, a valere sullo
specifico  accantonamento  previsto  al punto D.2 dell'allegato. 1 al
bilancio  per  l'anno 2006 e al punto D.3 dell'allegato 1 al bilancio
per il triennio 2006/2008.
    4.  Per  l'applicazione della presente legge, la giunta regionale
e'  autorizzata  ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.