(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      185 del 20 dicembre 2006)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attivita'

    1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al   31   dicembre  2006,  l'aliquota  dell'Imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive (IRAP) e' determinata nella misura del 5,25 per
cento  per  le  seguenti  divisioni  riferite ai settori di attivita'
economiche,  secondo  la  classificazione Atecofin dell'Agenzia delle
entrate:
      divisione 23 - Fabbricazione  di  coke, raffinerie di petrolio,
trattamento dei combustibili nucleari;
      divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica,
di gas, di calore;
      divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;
      divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse
le assicurazioni e i fondi pensione);
      divisione 66 - Assicurazioni   e  fondi  pensione,  escluse  le
assicurazioni sociali obbligatorie;
      divisione 67 - Attivita'     ausiliarie    dell'intermediazione
finanziaria e delle assicurazioni.
    2.  L'aliquota  determinata al comma 1 si applica al valore della
produzione    netta   realizzata   nel   territorio   della   Regione
Emilia-Romagna.