(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 185 del 20 dicembre 2006) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attivita' 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e' determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attivita' economiche, secondo la classificazione Atecofin dell'Agenzia delle entrate: divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari; divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore; divisione 64 - Poste e telecomunicazioni; divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); divisione 66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie; divisione 67 - Attivita' ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni. 2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Emilia-Romagna.