Art. 2. Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF e' fissata nella misura seguente: a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro; b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro; c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 20.001 euro e 25.000 euro; d) 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.