Art. 2.
    Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF

    1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al  31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
e' fissata nella misura seguente:
      a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai
fini dell'Addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
      b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai
fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
      c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai
fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 20.001 euro e 25.000 euro;
      d) 1,4  per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai
fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.