Art. 3.
                     Estinzione del contenzioso

    1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione  dei  crediti  in  essere  alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  relativi  ai tributi regionali, comprensivi o
costituiti  solo  da  sanzioni  amministrative  o  interessi  qualora
l'ammontare  dovuto,  per  ciascun  credito,  non superi l'importo di
16,53 euro.
    2.  Se  l'importo del credito supera il limite previsto nel comma
1,  si  procede  all'accertamento,  all'iscrizione  a  ruolo  e  alla
riscossione per l'intero ammontare.
    3.  La  disposizione  di cui al comma 1 non si applica qualora il
credito   tributario,  comprensivo  o  costituito  solo  da  sanzioni
amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno
un  biennio,  degli  obblighi  di  versamento concernenti il medesimo
tributo.