Art. 3. Spese di ospitalita' 1. Le spese di rappresentanza di cui all'Art. 2, comma 2, lettera a), sono imputate su di un apposito fondo, il cui ammontare e' annualmente ripartito, con deliberazione della giunta, tra il presidente ed i componenti della giunta regionale. 2. Per il pagamento delle spese e' disposta apposita apertura di credito in favore del funzionario delegato del centro direzionale, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della regione Toscana»). 3. Le spese sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dai dirigenti responsabili delle strutture di supporto agli organi politici; i medesimi dirigenti procedono alla liquidazione delle spese, che devono essere sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni ed alle circostanze che le hanno determinate. 4. I dirigenti di cui al comma 3 possono richiedere al funzionario delegato somme in contanti per far fronte a minute spese di rappresentanza, da rendicontare ad esaurimento delle somme stesse.