Art. 3.
                        Spese di ospitalita'
    1.  Le  spese  di  rappresentanza  di  cui  all'Art.  2, comma 2,
lettera a),  sono  imputate su di un apposito fondo, il cui ammontare
e'  annualmente  ripartito,  con  deliberazione  della giunta, tra il
presidente ed i componenti della giunta regionale.
    2.  Per il pagamento delle spese e' disposta apposita apertura di
credito in favore del funzionario delegato del centro direzionale, ai
sensi  degli  articoli 56 e seguenti del decreto del presidente della
giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (regolamento di attuazione
della  legge  regionale  6 agosto  2001, n. 36 «Ordinamento contabile
della regione Toscana»).
    3.   Le  spese  sono  autorizzate  tramite  ordinativi  di  spesa
sottoscritti  dai  dirigenti responsabili delle strutture di supporto
agli   organi   politici;   i   medesimi   dirigenti  procedono  alla
liquidazione  delle  spese,  che  devono  essere  sostenute da idonea
documentazione  giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni
ed alle circostanze che le hanno determinate.
    4.   I   dirigenti  di  cui  al  comma 3  possono  richiedere  al
funzionario  delegato somme in contanti per far fronte a minute spese
di rappresentanza, da rendicontare ad esaurimento delle somme stesse.