Art. 4.
      Spese per la concessione di premi e contributi in danaro
    1. Le spese di rappresentanza di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b),  sono imputate su apposito fondo, gestito con le stesse modalita'
di cui all'art. 3, comma 2.
    2.  Le  spese  concernenti  il  conferimento  di  doni e premi di
rappresentanza  sono  autorizzate tramite ordinativo sottoscritto dal
dirigente responsabile dell'ufficio di gabinetto del presidente della
giunta regionale.
    3. Le spese concernenti contributi in danaro sono autorizzate dal
dirigente di cui al comma 2 tramite decreto.