Art. 4. Spese per la concessione di premi e contributi in danaro 1. Le spese di rappresentanza di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono imputate su apposito fondo, gestito con le stesse modalita' di cui all'art. 3, comma 2. 2. Le spese concernenti il conferimento di doni e premi di rappresentanza sono autorizzate tramite ordinativo sottoscritto dal dirigente responsabile dell'ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale. 3. Le spese concernenti contributi in danaro sono autorizzate dal dirigente di cui al comma 2 tramite decreto.