(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 20 dicembre 2006) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto; Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 «Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche» ed in particolare l'Art. 6 che rinvia ad apposito regolamento l'attuazione degli interventi sulla rete escursionistica della Toscana; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 16 ottobre 2006, n. 18 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione istituzionale (giunta regionale-enti locali), e trasmessa al presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'Art. 42, comma 2, e dall'Art. 66, comma 3, dello Statuto regionale; Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 17 novembre 2006; Preso atto che la V Commissione consiliare «Attivita' culturali e turismo», nella seduta del 9 novembre 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni; Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla suddetta Commissione consiliare; Vista la deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 935 che approva il Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche); Emana il seguente Regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche), l'attuazione degli interventi sulla rete escursionistica della Toscana (RET).