(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del
                          20 dicembre 2006)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
    Vista   la   legge   regionale   20   marzo  1998,  n.  17  «Rete
escursionistica   della   Toscana   e   disciplina   delle  attivita'
escursionistiche»  ed  in particolare l'Art. 6 che rinvia ad apposito
regolamento  l'attuazione degli interventi sulla rete escursionistica
della Toscana;
    Vista  la preliminare decisione della giunta regionale 16 ottobre
2006,  n.  18  adottata  previa  acquisizione dei pareri del comitato
tecnico  della  programmazione,  delle  competenti  strutture  di cui
all'Art.  29  della  legge  regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa
raggiunta   al   tavolo   di   concertazione   istituzionale  (giunta
regionale-enti  locali),  e  trasmessa  al  presidente  del Consiglio
regionale   e   al   Consiglio   delle   autonomie  locali,  ai  fini
dell'acquisizione  dei  pareri  previsti  dall'Art.  42,  comma  2, e
dall'Art. 66, comma 3, dello Statuto regionale;
    Dato  atto  del  parere  favorevole del Consiglio delle autonomie
locali nella seduta del 17 novembre 2006;
    Preso atto che la V Commissione consiliare «Attivita' culturali e
turismo»,  nella  seduta  del  9  novembre  2006,  ha espresso parere
favorevole con osservazioni;
    Ritenuto  di  accogliere  parzialmente  le osservazioni formulate
dalla suddetta Commissione consiliare;
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2006,
n. 935 che approva il Regolamento di attuazione della legge regionale
20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina
delle attivita' escursionistiche);
                                Emana

il seguente Regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'Art. 6 della
legge  regionale  20  marzo  1998,  n. 17 (Rete escursionistica della
Toscana  e disciplina delle attivita' escursionistiche), l'attuazione
degli interventi sulla rete escursionistica della Toscana (RET).