Art. 2. Segnaletica della RET 1. Gli itinerari che costituiscono la rete escursionistica toscana (RET), come definita dall'Art. 3 della legge regionale n. 17/1998 sono individuati attraverso specifici segnali. L'itinerario e' segnalato sul terreno e riportato fedelmente sulla cartografia escursionistica della Regione Toscana (Carta regionale tecnica al 10000). 2. Ai fini del presente regolamento si intende per segnale l'indicazione di itinerario della RET realizzata con vernice di colore rosso e bianco con numero, di norma, in vernice nera, apposta su elementi naturali quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario secondo le prescrizioni e con le caratteristiche grafiche di cui all'allegato A al presente regolamento. 3. La segnaletica e' apposta e mantenuta dalla provincia competente per territorio, previo accordo con i comuni e le comunita' montane interessati. 4. Per gli itinerari ricadenti all'interno di un parco nazionale o regionale le funzioni indicate al comma 3 sono svolte dall'ente parco competente per territorio. 5. Attraverso la segnaletica sono fornite agli escursionisti e alle guide le necessarie indicazioni per: a) percorrere in sicurezza gli itinerari che compongono la RET; b) acquisire informazioni in merito alle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove e' localizzato l'itinerario; c) fornire indicazioni sui punti tappa, sulle aree attrezzate per la sosta, sulle strutture ricettive, sui punti di ristoro, sui centri di accoglienza, informazione e documentazione della RET. 6. I segnali collocati nei parchi, nelle aree protette o nelle aree facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale riportano il logo del parco, dell'area protetta o del patrimonio agricolo forestale regionale. Nelle aree appartenenti al patrimonio agricolo forestale la segnaletica della RET, si integra con la cartellonistica inerente al patrimonio agricolo forestale. 7. All'inizio dell'itinerario e nei punti di incrocio con la viabilita' ordinaria e' posto, di norma, un cartello indicante il divieto di transito sull'itinerario della RET per i veicoli a motore, eccetto quelli di soccorso, di polizia e quelli appositamente autorizzati. 8. I segnali e i pannelli esistenti sono adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.