Art. 2.
                        Segnaletica della RET

    1.  Gli  itinerari  che  costituiscono  la  rete  escursionistica
toscana  (RET),  come  definita  dall'Art. 3 della legge regionale n.
17/1998  sono  individuati attraverso specifici segnali. L'itinerario
e'  segnalato  sul  terreno  e riportato fedelmente sulla cartografia
escursionistica  della  Regione  Toscana  (Carta regionale tecnica al
10000).
    2.  Ai  fini  del  presente  regolamento  si  intende per segnale
l'indicazione  di  itinerario  della  RET  realizzata  con vernice di
colore  rosso e bianco con numero, di norma, in vernice nera, apposta
su  elementi  naturali  quali  pietre,  rocce,  alberi,  supporti  in
materiale  vario  secondo  le  prescrizioni  e con le caratteristiche
grafiche di cui all'allegato A al presente regolamento.
    3.   La  segnaletica  e'  apposta  e  mantenuta  dalla  provincia
competente per territorio, previo accordo con i comuni e le comunita'
montane interessati.
    4.  Per gli itinerari ricadenti all'interno di un parco nazionale
o  regionale  le  funzioni  indicate al comma 3 sono svolte dall'ente
parco competente per territorio.
    5.  Attraverso  la  segnaletica sono fornite agli escursionisti e
alle guide le necessarie indicazioni per:
      a) percorrere in sicurezza gli itinerari che compongono la RET;
      b) acquisire   informazioni   in  merito  alle  caratteristiche
ambientali,  storiche  e culturali del territorio dove e' localizzato
l'itinerario;
      c) fornire  indicazioni  sui punti tappa, sulle aree attrezzate
per  la  sosta,  sulle strutture ricettive, sui punti di ristoro, sui
centri di accoglienza, informazione e documentazione della RET.
    6.  I  segnali  collocati nei parchi, nelle aree protette o nelle
aree  facenti  parte  del  patrimonio  agricolo  forestale  regionale
riportano  il  logo  del  parco,  dell'area protetta o del patrimonio
agricolo  forestale  regionale. Nelle aree appartenenti al patrimonio
agricolo  forestale  la  segnaletica  della  RET,  si  integra con la
cartellonistica inerente al patrimonio agricolo forestale.
    7.  All'inizio  dell'itinerario  e  nei  punti di incrocio con la
viabilita'  ordinaria  e'  posto,  di norma, un cartello indicante il
divieto di transito sull'itinerario della RET per i veicoli a motore,
eccetto  quelli  di  soccorso,  di  polizia  e  quelli  appositamente
autorizzati.
    8.  I segnali e i pannelli esistenti sono adeguati entro due anni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.