Art. 4.
                     Progettazione di itinerari

    1.  Le  province  effettuano la progettazione dei nuovi itinerari
della  RET  attraverso  forme di raccordo e modalita' procedurali che
assicurino   la   partecipazione  dei  soggetti  pubblici  e  privati
interessati.
    2.  Le  province,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni, possono
avvalersi del comitato tecnico di cui all'Art. 6.