Art. 4. Progettazione di itinerari 1. Le province effettuano la progettazione dei nuovi itinerari della RET attraverso forme di raccordo e modalita' procedurali che assicurino la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati. 2. Le province, nell'esercizio delle loro funzioni, possono avvalersi del comitato tecnico di cui all'Art. 6.