Art. 6. Catasto della RET 1. Il catasto della RET, di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 17/1998, comprende le seguenti informazioni: a) zona di appartenenza dell'itinerario; b) numero dell'itinerario e sua eventuale denominazione; c) comuni interessati allo sviluppo territoriale dell'itinerario; d) riferimenti cartografici relativi alle tavole della cartografia dell'Istituto geografico militare (IGM) al 25000; e) localita' d'inizio e termine e localita' che si trovano lungo il percorso, nonche' tutti gli snodi e relative quote; f) emergenze storiche, architettoniche, archeologiche, naturalistiche; g) tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia; h) difficolta' in base alla classificazione CAI; i) eventuale particolare destinazione dell'itinerario; j) possibilita' di percorrere l'itinerario anche con il cavallo o la mountain-bike, totale o parziale; k) eventuali aree attrezzate per la sosta, punti di tappa, punti di ristoro e centri di accoglienza informazione e documentazione lungo l'itinerario; l) presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso; m) caratteristiche e descrizione dell'itinerario, delle eventuali peculiarita' storiche, culturali, naturali, geologiche; n) indicazione che i territori attraversati sono coltivi, boschi, prati; o) specifica relativa allo sviluppo dell'itinerario sul fondo valle, sul crinale, sulla mezza costa, sulla pendice o in pianura; p) condizioni di percorribilita' e lo stato della segnaletica, da aggiornare ogni volta che si procede alla manutenzione dell'itinerario. 2. Il catasto contiene altresi' notizie relative: a) all'attraversamento di terreni demaniali o privati; b) alla percorrenza di strade statali, regionali, provinciali o comunali con fondo stradale asfaltato o sterrato; c) alla percorrenza su carrareccia, pista, mulattiera, sentiero o traccia di sentiero; d) all'ultima data di manutenzione del sentiero.