Art. 7.
                          Comitato tecnico

    1.  E'  istituito,  senza  oneri,  un  comitato  tecnico  per  lo
svolgimento  di  funzioni  consultive  e  di  supporto alle attivita'
regionali  in  materia  di  realizzazione  della RET, con particolare
riguardo all'attivita' di informazione e pubblicita'.
    2.  Il  comitato  puo'  proporre  alle province, sulla base delle
informazioni  da  esse  fornite,  l'eventuale  realizzazione di nuovi
itinerari e la dismissione di quelli esistenti.
    3.  Il  comitato  e'  nominato  con  decreto  del dirigente della
competente struttura regionale ed e' composto da:
      a) tre   tecnici   designati   dal  dirigente  della  struttura
regionale competente, di cui uno in materia turistica, uno in materia
ambientale e uno in materia urbanistico-territoriale;
      b) tre  tecnici designati dal Consiglio delle autonomie locali,
in rappresentanza di URPT, ANCI Toscana, UNCEM Toscana;
      c) un tecnico designato dal CAI;
      d) un tecnico designato da Federparchi;
      e) due   tecnici  designati  dalle  associazioni  operanti  nel
settore.
    4. Il comitato dura in carica cinque anni ed e' rinnovabile.