Art. 7. Comitato tecnico 1. E' istituito, senza oneri, un comitato tecnico per lo svolgimento di funzioni consultive e di supporto alle attivita' regionali in materia di realizzazione della RET, con particolare riguardo all'attivita' di informazione e pubblicita'. 2. Il comitato puo' proporre alle province, sulla base delle informazioni da esse fornite, l'eventuale realizzazione di nuovi itinerari e la dismissione di quelli esistenti. 3. Il comitato e' nominato con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed e' composto da: a) tre tecnici designati dal dirigente della struttura regionale competente, di cui uno in materia turistica, uno in materia ambientale e uno in materia urbanistico-territoriale; b) tre tecnici designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza di URPT, ANCI Toscana, UNCEM Toscana; c) un tecnico designato dal CAI; d) un tecnico designato da Federparchi; e) due tecnici designati dalle associazioni operanti nel settore. 4. Il comitato dura in carica cinque anni ed e' rinnovabile.