(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 22 novembre 2006) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), in base al quale, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 64 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), l'amministrazione regionale e' autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. un fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, destinato alla concessione di garanzie a favore degli istituti bancari che accordino forme di finanziamento a lavoratori subordinati che siano privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficolta' occupazionale individuate con regolamento regionale, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi a progetto o con altre forme di lavoro parasubordinato individuate con regolamento regionale, residenti nel territorio regionale; Visto l'Art. 8, comma 7, della legge regionale n. 2/2006, in base al quale con regolamento regionale sono individuati i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie di cui sopra, nonche' le tipologie di spese, sostenute o da sostenere, da parte dei soggetti di cui all'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 2/2006 per le quali viene richiesto il finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale; Visto l'Art. 8, comma 14, della legge regionale n. 2/2006, che demanda al regolamento di cui sopra l'individuazione delle modalita' con le quali il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. presenta periodicamente al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari resoconti sull'amministrazione del Fondo medesimo; Ritenuto pertanto di dare attuazione con regolamento all'Art. 8, commi 7 e 14, della legge regionale n. 2/2006; Sentita la commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 6 luglio 2006 ha espresso parere favorevole sulle linee guida del regolamento all'uopo predisposto; Visto l'Art. 8, comma 13, della legge regionale n. 2/2006, in base al quale il Comitato di gestione del Fondo esprime il parere sul regolamento in oggetto; Sentito il Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, che ha esaminato il testo di regolamento all'uopo predisposto nella seduta del 30 ottobre 2006 esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto il Regolamento, di cui all'Art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari»; Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 novembre 2006, n. 2635; Decreta: E' approvato il «Regolamento, di cui all'Art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 10 novembre 2006 ILLY