(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 47 del 22 novembre 2006)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  l'Art.  8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006,
n.  2  (legge  finanziaria  2006), in base al quale, in attuazione di
quanto  previsto dall'Art. 64 della legge regionale 9 agosto 2005, n.
18  (Norme  regionali  per l'occupazione, la tutela e la qualita' del
lavoro),  l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a costituire
presso  il  Mediocredito  del  Friuli-Venezia Giulia S.p.a. un fondo,
denominato  Fondo  regionale  di garanzia per l'accesso al credito da
parte  dei  lavoratori  precari,  dotato  di autonomia patrimoniale e
finanziaria,  destinato  alla  concessione di garanzie a favore degli
istituti  bancari  che  accordino forme di finanziamento a lavoratori
subordinati  che  siano  privi  di  un  contratto  di  lavoro a tempo
indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di
difficolta'  occupazionale  individuate  con  regolamento  regionale,
ovvero  a  collaboratori  coordinati  e continuativi a progetto o con
altre  forme  di  lavoro  parasubordinato individuate con regolamento
regionale, residenti nel territorio regionale;
    Visto l'Art. 8, comma 7, della legge regionale n. 2/2006, in base
al  quale  con  regolamento regionale sono individuati i criteri e le
modalita'  per la concessione delle garanzie di cui sopra, nonche' le
tipologie  di  spese, sostenute o da sostenere, da parte dei soggetti
di  cui  all'art.  8, comma 6, della legge regionale n. 2/2006 per le
quali  viene  richiesto  il finanziamento bancario e relativamente al
solo debito in linea capitale;
    Visto  l'Art.  8,  comma 14, della legge regionale n. 2/2006, che
demanda  al regolamento di cui sopra l'individuazione delle modalita'
con  le  quali  il  Mediocredito  del  Friuli-Venezia  Giulia  S.p.a.
presenta  periodicamente  al Comitato di gestione del Fondo regionale
di  garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari
resoconti sull'amministrazione del Fondo medesimo;
    Ritenuto  pertanto di dare attuazione con regolamento all'Art. 8,
commi 7 e 14, della legge regionale n. 2/2006;
    Sentita  la commissione regionale per il lavoro, che nella seduta
del 6 luglio 2006 ha espresso parere favorevole sulle linee guida del
regolamento all'uopo predisposto;
    Visto  l'Art.  8,  comma  13, della legge regionale n. 2/2006, in
base al quale il Comitato di gestione del Fondo esprime il parere sul
regolamento in oggetto;
    Sentito  il  Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia
per  l'accesso  al  credito  da  parte dei lavoratori precari, che ha
esaminato  il  testo di regolamento all'uopo predisposto nella seduta
del 30 ottobre 2006 esprimendo sul medesimo parere favorevole;
    Visto  il Regolamento, di cui all'Art. 8 della legge regionale 18
gennaio  2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e
le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di
garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari»;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione;
    Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 novembre 2006,
n. 2635;
                              Decreta:

    E'  approvato  il  «Regolamento,  di  cui  all'Art. 8 della legge
regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), concernente
i  criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo
regionale   di  garanzia  per  l'accesso  al  credito  da  parte  dei
lavoratori  precari»,  nel  testo allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 10 novembre 2006
                                ILLY