Regolamento  di cui all'Art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006,
n.  2  (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita'
per  a concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per
        l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari.

Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  Il  presente  regolamento disciplina i criteri e le modalita'
per  la  concessione ed erogazione delle garanzie del Fondo regionale
di  garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari
di  cui  all'Art.  8,  commi  dal  6  al 22, della legge regionale 18
gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006).
    2. Attraverso il Fondo di cui al comma 1 la Regione intende:
      a) agevolare  l'accesso  al  credito  da  parte  dei lavoratori
precari quale strumento per superare situazioni temporanee di disagio
e  per  limitare  le conseguenze negative derivanti dall'instabilita'
della condizione lavorativa;
      b) evitare  l'insorgere  di  situazioni  di  disagio in capo ai
soggetti sospesi dal lavoro nel periodo di attesa dell'erogazione del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

                               Art. 2.
                       D e f i n i  z i o n i

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
      a) Fondo:  il  Fondo  regionale  di  garanzia  per l'accesso al
credito  da parte dei lavoratori precari di cui all'Art. 8, commi dal
6 al 22, della legge regionale n. 2/2006;
      b) Mediocredito:  il  Mediocredito  del  Friuli-Venezia  Giulia
S.p.a.,  banca  che  amministra  mediante  i propri organi sociali il
Fondo;
      c) Banca  convenzionata:  il  soggetto  finanziatore,  iscritto
all'albo  di  cui  all'Art.  13  del decreto legislativo 10 settembre
1993,  n.  385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia),  avente  sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione
europea, convenzionato con il Mediocredito;
      d) Beni   di   consumo  durevoli:  i  beni  mobili  individuati
dall'art.  128,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  legislativo 6
settembre  2005,  n.  206 (Codice del consumo ai sensi della legge 29
luglio  2003, n. 229) che non esauriscano la loro utilita' in un solo
atto  di  consumo  e  del costo unitario minimo di euro 300,00. Nella
nozione  di beni di consumo durevoli ai fini del presente regolamento
rientrano anche i beni mobili usati e i beni mobili registrati, anche
usati.

                               Art. 3.
        Requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari

    1. L'intervento del Fondo puo' essere richiesto, per le finalita'
di  cui  all'Art.  4,  commi  1 e 4, da persone maggiorenni residenti
nella  Regione Friuli-Venezia Giulia, che non esercitino attivita' di
impresa  e  che,  alla data di presentazione della domanda alla banca
convenzionata,  siano  impiegate  esclusivamente con una o piu' delle
seguenti forme contrattuali:
      a) contratto  di  lavoro subordinato a tempo determinato, anche
parziale;
      b) contratto di lavoro intermittente;
      c) contratto di inserimento;
      d) contratto di lavoro a progetto;
      e) collaborazione  coordinata  e  continuativa stipulata con la
pubblica  amministrazione  o  nelle  ipotesi  di  cui all'Art. 61 del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276 (Attuazione delle
deleghe  in  materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30);
      f) contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
    2.  Per essere ammessi alla garanzia del Fondo, i soggetti di cui
al comma 1 devono attestare:
      a) di  avere  prestato, per almeno dodici dei ventiquattro mesi
precedenti  alla data della presentazione della domanda, attivita' di
lavoro  dipendente  o  assimilata  a quella di lavoro dipendente o di
lavoro  autonomo,  come  definite  dagli  articoli  49,  50, 53 e 67,
comma 1,  lettera  m),  secondo  periodo,  del decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte
sui   redditi)   e   successive   modifiche,  documentabile  mediante
attestazioni relative ai compensi percepiti;
      b) di  avere  conseguito,  in base all'ultima dichiarazione dei
redditi  presentata  ovvero,  nel  caso di richiedenti esentati dalla
presentazione  della  dichiarazione, di avere comunque conseguito con
riferimento all'anno precedente, un reddito complessivo non superiore
ad euro 24.000,00.
    3.  Possono  altresi'  chiedere  l'intervento  del  Fondo, per la
finalita'  di  cui all'Art. 4, comma 5, persone maggiorenni residenti
nella  Regione  Friuli-Venezia Giulia che non esercitino attivita' di
impresa  sospese  dal  lavoro  da  un'impresa  che  abbia iniziato il
procedimento per la concessione ovvero per la proroga del trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria.
    4.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  3  i richiedenti non devono
attestare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
    5.  Ciascun  soggetto  richiedente  puo' beneficiare per una sola
volta  dell'intervento  del  Fondo  per  ognuna  delle  tipologie  di
intervento  di  cui  all'Art. 4, commi 1 e 4. Per la tipologia di cui
all'Art.  4, comma 5, lo stesso soggetto puo' beneficiare di un nuovo
intervento  del  Fondo  solo  una  volta  restituito integralmente il
finanziamento garantito.

                               Art. 4.
                     Tipologia degli interventi

    1. I finanziamenti per i quali e' richiesta la garanzia del Fondo
da  parte  dei  soggetti  di  cui  all'Art. 3, comma 1, devono essere
finalizzati  all'acquisto  mediante  compravendita di beni di consumo
durevoli.  Contestualmente  alla  presentazione  della domanda di cui
all'Art.   6,   comma   1,  gli  interessati  devono  presentare  una
dichiarazione di impegno ad utilizzare il finanziamento richiesto per
l'acquisto  di  beni determinati che soddisfino i requisiti di cui al
presente comma.
    2.  Gli  acquisti  di  cui  al  comma  1  intervengono dal giorno
successivo a quello della presentazione della domanda di cui all'Art.
6,  comma  1,  e  non intervengono, a qualunque titolo, tra societa',
persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti
e  affini  sino  al  secondo  grado.  Gli  acquisti  non intervengono
altresi' fra societa', persone giuridiche e coniugi, parenti e affini
sino al secondo grado di amministratori e soci.
    3.  Il  beneficiario  e'  unico  proprietario  dei  beni  oggetto
dell'intervento,   nonche'   unico   intestatario  del  finanziamento
garantito dal Fondo.
    4.  I  soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, possono richiedere la
garanzia   del   Fondo  anche  per  la  stipulazione  con  una  banca
convenzionata  di  un  contratto  di credito al consumo non avente ad
oggetto l'acquisto di determinati beni.
    5.  I  soggetti di cui all'Art. 3, comma 3, possono richiedere la
garanzia   del   Fondo  per  l'anticipazione  da  parte  della  Banca
convenzionata   dei   trattamenti   di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria,  previa allegazione di una dichiarazione, sottoscritta
dal   datore   di   lavoro  del  richiedente,  attestante  l'avvenuta
presentazione  al  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale
della domanda di concessione o di proroga del trattamento.

                               Art. 5.
                   Forma ed entita' della garanzia

    1.  L'intervento  del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia
fideiussoria  a  primo  rischio  decrescente  a  favore  della  banca
convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.
    2.  Nell'ipotesi  di  cui  all'Art.  4, comma 1, la garanzia puo'
essere concessa per un importo massimo corrispondente al 90 per cento
del  finanziamento  bancario  e relativamente al solo debito in linea
capitale.  L'importo  della  garanzia  varia  da  un  minimo  di euro
4.950,00  ad  un  massimo  di  euro  10.080,00  qualora  il  soggetto
richiedente   dimostri   di  avere  conseguito,  in  base  all'ultima
dichiarazione  dei redditi presentata ovvero, nel caso di richiedenti
esentati  dalla  presentazione della dichiarazione, dimostri di avere
comunque  conseguito  con  riferimento all'anno precedente un reddito
annuale  derivante  da  attivita' di lavoro dipendente o assimilata a
quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, come definite dagli
articoli  49,  50, 53 e 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  917/86  e successive
modifiche  ed  integrazioni,  non  inferiore  ad euro 6.000,00, fermo
restando quanto previsto dall'Art. 3, comma 2, lettera b).
    3.  L'importo massimo della garanzia di cui al comma 2 e' elevato
ad  euro  15.030,00 qualora il soggetto richiedente dimostri di avere
conseguito,  in  base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata
ovvero,  nel  caso  di richiedenti esentati dalla presentazione della
dichiarazione,  dimostri di avere comunque conseguito con riferimento
all'anno  precedente  un  reddito  annuale  derivante da attivita' di
lavoro  dipendente  o  assimilata  a quella di lavoro dipendente o di
lavoro  autonomo, come definite dagli articoli 49, 50, 53 e 67, comma
1,  lettera  m),  secondo  periodo,  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  917/1986  e successive modifiche ed integrazioni, non
inferiore  ad euro 7.500,00, fermo restando quanto previsto dall'Art.
3, comma 2, lettera b).
    4.  Nell'ipotesi  di  cui  all'Art.  4, comma 4, la garanzia puo'
essere concessa per un importo massimo corrispondente al 90 per cento
del  finanziamento  bancario  e relativamente al solo debito in linea
capitale.  L'importo della garanzia varia da un minimo di euro 990,00
ad un massimo di euro 3.060,00.
    5.  Nell'ipotesi  di  cui  all'Art.  4, comma 5, la garanzia puo'
essere concessa per un importo massimo corrispondente al 90 per cento
del  finanziamento  bancario  e relativamente al solo debito in linea
capitale, e comunque non superiore ad euro 3.060,00.
    6.  L'importo  originario  viene  gradualmente  ridotto  mediante
successive  decurtazioni d'importo corrispondente all'ammontare delle
prime  quote  di  capitale  pagate,  in  ordine  di tempo, cosi' come
previste  dal  piano  di ammortamento definito in sede di stipula del
contratto di finanziamento.
    7.  Nei  limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia
copre  fino  al  90  per  cento della perdita definitiva subita dalla
banca convenzionata per capitale.
    8.   Nel   caso   di  erogazione  parziale  o  di  riduzione  del
finanziamento    il    valore    della    garanzia   e'   commisurato
proporzionalmente  alla  quota effettivamente erogata ovvero al nuovo
importo del finanziamento.
    9.  La  garanzia  e'  cumulabile con eventuali altre agevolazioni
richieste  od  ottenute  in  base  a  leggi  regionali  o statali per
l'acquisto dei medesimi beni.

                               Art. 6.
          Modalita' di richiesta dell'intervento del Fondo

    1. Gli interessati presentano alla banca convenzionata la domanda
di  rilascio della garanzia, contestualmente alla presentazione della
domanda di finanziamento, utilizzando lo schema approvato con decreto
del direttore centrale della direzione lavoro, formazione universita'
e ricerca pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Non sono
ammesse domande cointestate.
    2. Entro otto giorni lavorativi dalla presentazione delle domande
di  finanziamento e di rilascio della garanzia, complete in ogni loro
parte,  la  banca convenzionata procede alla verifica dei requisiti e
delle  condizioni  di  cui all'Art. 3 richiesti per l'ammissione alla
garanzia del Fondo.
    3.  Entro  il  termine di cui al comma 2, la domanda di garanzia,
sottoscritta   congiuntamente   dalla   banca   convenzionata  e  dal
richiedente,   e'   inoltrata   al   Mediocredito   unitamente   alla
comunicazione    dell'avvenuta    concessione    del   finanziamento,
eventualmente condizionata all'ammissione alla garanzia del Fondo, ed
alla  documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti
dei  requisiti  e  delle  condizioni  di  cui  agli articoli 3, 4 e 5
richiesti per l'ammissione alla garanzia del Fondo.
    4.  Nell'ipotesi  di  cui  all'Art.  4,  comma 5, alla domanda di
rilascio  della  garanzia  di cui al comma 1 deve essere allegata una
dichiarazione,  sottoscritta  dal  datore  di lavoro del richiedente,
attestante  l'avvenuta  presentazione al Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  della  domanda  di  concessione o di proroga del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

                               Art. 7.
Rilascio della garanzia Stipulazione ed erogazione del finanziamento

    1.  Il  Mediocredito assegna un numero identificativo progressivo
ad ogni domanda pervenuta.
    2. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
domanda,  nel  rispetto  dell'ordine  dato  dal numero identificativo
progressivo, il Mediocredito:
      a) verifica  la  documentazione trasmessa ai sensi dell'Art. 6,
commi 3 e 4;
      b) subordinatamente  alla disponibilita' finanziaria del Fondo,
decide sull'ammissibilita' all'agevolazione della domanda;
      c) se  la  domanda  e'  ammissibile,  emette  la fideiussione a
favore  della  banca  convenzionata  e nell'interesse dei richiedenti
secondo  lo schema approvato con decreto del direttore centrale della
direzione  lavoro,  formazione  universita'  e ricerca pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione;
      d) se  la domanda e' inammissibile, l'archivia evidenziandone i
motivi.
    3. Il Mediocredito puo' richiedere ai soggetti richiedenti o alla
banca convenzionata, entro il termine di cui al comma 2 e fissando un
termine  perentorio  di  dieci giorni dal ricevimento della richiesta
stessa,  il  completamento,  la  rettifica  o l'integrazione di dati,
informazioni   e   ogni   altra  documentazione  necessaria  ai  fini
dell'istruttoria.  In  tali  casi,  i termini d'istruttoria di cui al
comma  2  sono  sospesi  e riprendono a decorrere dalla data in cui i
dati,   le   informazioni,  le  dichiarazioni  ovvero  i  chiarimenti
richiesti, sono ricevuti dal Mediocredito.
    4.  Decorso  inutilmente  il  termine  perentorio  fissato  per i
chiarimenti  richiesti  il  Mediocredito  archivia la domanda dandone
comunicazione   scritta   motivata   ai   richiedenti  e  alla  banca
convenzionata.
    5.  Entro tre giorni lavorativi dall'emissione della fideiussione
o  dall'archiviazione  della  domanda,  con  lettera raccomandata con
avviso di ricevimento il Mediocredito:
      a) comunica  alla  banca  convenzionata  e  ai  richiedenti  il
perfezionamento  degli adempimenti di cui al comma 2. Nell'ipotesi di
cui  al  comma 2, lettera d), la comunicazione contiene l'indicazione
dei motivi che hanno determinato l'archiviazione della domanda;
      b) nell'ipotesi  di  cui al comma 2, lettera c), trasmette alla
banca    convenzionata    l'originale    del   titolo,   informandone
contestualmente i richiedenti.
    6.  Entro  otto giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui al comma 5, intervengono:
      a) la   stipulazione   del   contratto   di  finanziamento,  da
perfezionarsi secondo le caratteristiche di cui all'Art. 12;
      b) l'erogazione in un'unica soluzione del finanziamento;
      c) la  comunicazione  al  Mediocredito  da  parte  della  banca
convenzionata,  utilizzando  uno  schema  approvato  con  decreto del
direttore  centrale  della direzione lavoro, formazione universita' e
ricerca pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, attestante
il  perfezionamento  degli adempimenti di cui alle lettera a) e b), e
allegando  anche  il  piano di ammortamento dell'operazione dal quale
risultino definite almeno le quote capitali delle singole rate.
    7.  I  termini  di  cui ai commi 3 e 6 possono essere prorogati o
rideterminati dal Mediocredito su istanza degli interessati, motivata
per cause a loro non imputabili.
    8. La garanzia del Fondo e' efficace dalla data di ricevimento da
parte del Mediocredito della comunicazione di cui al comma 6, lettera
c).

                               Art. 8.
Resoconti al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per
        l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari

    1.  In attuazione dell'Art. 8, comma 14, della legge regionale n.
2/2006   il  Mediocredito,  con  cadenza  trimestrale,  trasmette  al
Comitato di gestione del Fondo, istituito ai sensi dell'Art. 8, comma
11  della  legge  regionale n. 2/2006, resoconti sull'amministrazione
del Fondo, i quali riportano:
      a) gli  estremi  di  tutte  le  richieste di garanzia evase nel
trimestre,  con  l'indicazione  delle motivazioni nei casi di mancato
accoglimento;
      b) gli  estremi di tutte le richieste pervenute successivamente
alla presentazione del precedente resoconto.
    2.  Entro  trenta giorni dal ricevimento di ciascun resoconto, il
Comitato  di  gestione puo' richiedere al Mediocredito per iscritto i
chiarimenti ritenuti necessari.
    3.  Il  Mediocredito  rende  i  chiarimenti di cui al comma 2 per
iscritto  entro  trenta giorni dalla ricevimento della richiesta. Nel
caso  in  cui  i chiarimenti resi dal Mediocredito non siano ritenuti
esaustivi,  il  presidente  del  Comitato  di  gestione  convoca  una
riunione  del  Comitato  di  gestione  alla  quale  viene invitato un
rappresentante del Mediocredito per rendere ulteriori delucidazioni.

                               Art. 9.
                      Estinzione della garanzia

    1.  La  garanzia  si  estingue naturalmente ad avvenuto pagamento
delle  quote  capitali delle prime rate del finanziamento, cosi' come
previste  dal  piano  di ammortamento definito in sede contrattuale e
fino  a  concorrenza  dell'importo  della fideiussione rilasciata dal
Fondo.  Trascorsi  trenta  giorni  dalla  scadenza  dell'ultima  rata
coperta   dalla  garanzia  del  Fondo,  definita  in  base  al  piano
d'ammortamento  trasmesso  al Mediocredito dalla banca convenzionata,
senza che la banca stessa abbia comunicato al Mediocredito situazioni
di inadempimento, la garanzia del Fondo e' definitivamente estinta.
    2.   La   garanzia   si   estingue   anticipatamente   a  seguito
dell'estinzione   anticipata   del   finanziamento  correlato,  anche
parziale  se  d'entita'  pari  o  superiore  al  residuo valore della
garanzia  stessa  alla  data di estinzione del finanziamento. In tali
casi  la  banca convenzionata comunica l'evento al Mediocredito entro
dieci   giorni  lavorativi  dall'estinzione  totale  o  parziale  del
finanziamento.

                              Art. 10.
                      Obblighi del Mediocredito

    1.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'Art. 47 del decreto
legislativo  n.  385/1993,  tutte  le banche iscritte all'albo di cui
all'Art.  13  del decreto legislativo n. 385/1993, aventi sede legale
in  uno  dei Paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi
con il Mediocredito per la presentazione delle domande di ottenimento
della garanzia di cui al presente regolamento.
    2.  La  Regione,  entro  quindici  giorni dal perfezionamento del
procedimento  di  approvazione  della  convenzione di cui all'Art. 8,
comma  19,  della  legge regionale n. 2/2006, pubblica nel Bollettino
ufficiale   della   Regione   apposito  avviso  e  ne  da'  opportuna
pubblicita'  al  fine  di rendere nota alle banche la possibilita' di
stipulare la convenzione di cui al comma 1.
    3.   Il   Mediocredito  predispone  idonei  supporti  informativi
finalizzati  a consentire, mensilmente, l'esatta determinazione degli
impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

                              Art. 11.
                 Obblighi della banca convenzionata

    1.  La  valutazione  del grado di solvibilita' dei richiedenti la
garanzia, intesa come capacita' nel tempo di onorare puntualmente gli
impegni  finanziari  derivanti  dalle  rate  di  finanziamento, e' di
esclusiva  competenza  della banca convenzionata. A tal fine la banca
convenzionata  acquisisce  e  conserva  idonea  documentazione  utile
all'assunzione delle determinazioni di affidabilita'.
    2.  I  finanziamenti  possono essere perfezionati a tasso fisso o
indicizzato,  concordato  tra  le parti, il cui valore effettivo alla
data  di stipulazione del contratto di finanziamento non sia comunque
superiore  all'80  per  cento del tasso d'interesse effettivo globale
medio  rilevato ai sensi dell'Art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108
(Disposizioni  in  materia  di  usura),  per  la  categoria  «crediti
personali  ed  altri  finanziamenti  alle  famiglie  effettuati dalle
banche»,   vigente   alla  data  di  stipulazione  del  contratto  di
finanziamento.

                              Art. 12.
                  Caratteristiche dei finanziamenti

    1.  1  contratti  di  finanziamento  indicano  esplicitamente  la
presenza  della  garanzia  integrativa  rilasciata  dal Fondo con gli
obblighi di cui all'Art. 14, comma 1.
    2.  I  finanziamenti  garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal
Fondo non possono superare il valore dei beni mobili che si intendono
acquistare  comprensivo dell'IVA e degli altri oneri accessori ovvero
corrispondente  al  totale  del  trattamento  di  cassa  integrazione
straordinaria  spettante  al  soggetto richiedente e hanno una durata
compresa tra i ventiquattro e i sessanta mesi.
    3.  Nell'ipotesi  di  cui  all'Art.  4,  comma  5, i contratti di
finanziamento  devono  prevedere,  fermo  restando  il  rispetto  dei
termini  di  durata  massima  dell'operazione  di  cui al comma 2, un
periodo  di  preammortamento  di  270 giorni con corresponsione degli
interessi in un'unica soluzione allo scadere ditale periodo.
    4.  Non  e'  ammessa  novazione  soggettiva  per  tutta la durata
dell'esecuzione del contratto di finanziamento.

                              Art. 13.
                            Inadempimenti

    1.  In  caso di mancato pagamento, anche parziale, della rata del
finanziamento  da  parte  dei  beneficiari,  la  banca  convenzionata
comunica  al  Mediocredito, entro trenta giorni lavorativi dalla data
di  scadenza  della  rata,  lo  stato  arretrato  dell'operazione. Ad
avvenuta  regolarizzazione  della  posizione  la  banca convenzionata
informa   il   Mediocredito.  La  banca  convenzionata  trasmette  al
Mediocredito,  trimestralmente  ovvero  a  sua  richiesta, l'estratto
conto  aggiornato  della posizione dei beneficiari relativamente alle
rate di finanziamento insolute.
    2.  Nel  caso  in  cui  la  banca convenzionata, in base a quanto
previsto  dal  contratto,  metta  in  mora il debitore, comminando la
revoca  del  fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette
al  Mediocredito  copia della comunicazione stessa entro dieci giorni
lavorativi dalla data d'invio.
    3.   La   banca   convenzionata   comunica   tempestivamente   al
Mediocredito,   comunque   entro   quindici   giorni  lavorativi  dal
verificarsi  dell'evento, ogni informazione o evento rilevanti per il
rapporto   di  finanziamento  nonche'  ogni  variazione  contrattuale
relativa  al  finanziamento  che  sia  rilevante  per  il rapporto di
garanzia.

                              Art. 14.
                      Obblighi dei beneficiari

    1.  Nelle  ipotesi di acquisto di beni di consumo durevoli di cui
all'Art.   4,   comma   1,  in  sede  di  stipula  del  contratto  di
finanziamento,  il beneficiario si obbliga, a pena di risoluzione del
contratto, a:
      a) acquistare  i  predetti beni entro novanta giorni dalla data
di erogazione del finanziamento;
      b) conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto
per   un   periodo   di   due  anni  dalla  data  di  erogazione  del
finanziamento;
      c) mettere   a  disposizione  della  banca  convenzionata,  del
Mediocredito    o    dell'amministrazione   regionale   la   predetta
documentazione  di  spesa,  a  seguito  di  specifica  richiesta  con
finalita' di controllo.
    2. La documentazione di spesa di cui al comma 1 e' costituita da:
      a) per    acquisti   effettuati   presso   soggetti   obbligati
all'emissione   di   documentazione   fiscale,  l'originale  di  tale
documentazione  munito  di  quietanza  nel quale siano evidenziati la
descrizione dei beni acquistati ed i relativi singoli corrispettivi;
      b) per   acquisti  effettuati  presso  soggetti  non  obbligati
all'emissione di documentazione fiscale:
        1)  ove  l'acquisto  abbia ad oggetto beni mobili registrati,
originale  o  copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento
della proprieta' con evidenziato il costo del bene;
        2)   ove   l'acquisto   abbia  ad  oggetto  beni  mobili  non
registrati,  originale  della dichiarazione del venditore nella quale
siano   evidenziati   la   descrizione   del   bene,  le  generalita'
dell'acquirente e l'attestazione della ricevuta del corrispettivo con
specificato il relativo importo.

                              Art. 15.
                        Attivazione del Fondo

    1.   Nel   caso   in  cui,  entro  i  termini  stabiliti  con  la
comunicazione  di  messa  in  mora  di  cui  all'Art. 13, comma 2, il
debitore  non  corrisponda  le  somme  dovute, la banca convenzionata
richiede al Mediocredito l'escussione della garanzia con indicazione:
      a) degli  importi  reclamati al proprio debitore, suddivisi per
tipologia;
      b) delle   determinazioni  definitive  assunte  dal  competente
organo  della  banca  convenzionata  in merito all'eventuale avvio di
altre azioni a tutela del proprio credito.
    2.  Il  Mediocredito  verifica  i  documenti trasmessi, il valore
della  garanzia  e  le  condizioni  di  efficacia. Entro dieci giorni
lavorativi  dal  ricevimento della richiesta, il Mediocredito attinge
alle  disponibilita'  del  Fondo  e  liquida alla banca convenzionata
l'importo  dovuto  nei  limiti, comunque, del valore aggiornato della
garanzia,  come  definito  dall'Art.  5,  comma 7. Nel caso in cui la
banca convenzionata non abbia comunicato le proprie determinazioni in
merito  all'avvio  di  altre  azioni a tutela del proprio credito, la
liquidazione  s'intende  effettuata  a  titolo definitivo, altrimenti
s'intende effettuata a titolo provvisorio.
    3.  A  conclusione dell'eventuale procedura di recupero promossa,
la  banca  convenzionata, entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuto
incasso   ovvero  dalla  chiusura  di  tale  procedura,  comunica  al
Mediocredito    gli    elementi    necessari    alla   determinazione
dell'effettivo valore della garanzia e restituisce, con valuta pari a
quella  dell'incasso  ovvero  maggiorando  l'importo  degli interessi
legali,  l'eventuale  eccedenza al Mediocredito stesso che provvede a
riaccreditarla nel conto acceso a nome del Fondo.

                              Art. 16.
                     In efficacia della garanzia

    1. La garanzia del Fondo e' inefficace nei seguenti casi:
      a) la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o
dichiarazioni  mendaci,  inesatte o reticenti che le banche avrebbero
potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
      b) mancato  rispetto  del  termine  di cui all'Art. 7, comma 6,
qualora  non sia stato acquisito il benestare del Mediocredito per la
proroga del termine medesimo;
      c) non  sia  stato  rispettato  l'obbligo  di  informazione del
Mediocredito previsto all'Art. 13, comma 3;
      d) la  comunicazione  al  Mediocredito,  da  parte  della Banca
convenzionata,   relativamente  a  situazioni  di  inadempimento  dei
soggetti  debitori  non  sia avvenuta nei termini di cui all'Art. 13,
comma 1;
      e) la  comunicazione  al  Mediocredito  da  parte  della  Banca
convenzionata  relativamente  alla messa in mora dei debitori non sia
avvenuta nei termini di cui all'Art. 13, comma 2;
      f) la  perdita  subita  dalla  banca  convenzionata  sia  stata
causata  da negligenza, da parte della banca medesima, nell'esercizio
delle azioni per il recupero del credito;
      g) qualora  l'importo  del finanziamento effettivamente erogato
dalla  banca convenzionata non consenta il rispetto dei valori minimi
della garanzia di cui all'Art. 5, commi 2 e 4.

                              Art. 17.
                            T e r m i n i

    1.  I  termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo
si  considerano  automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo
successivo.

                              Art. 18.
                      Disponibilita' del Fondo

    1.  Il  Mediocredito  comunica  tempestivamente,  con  avviso  da
pubblicare  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione,  a cura della
direzione   centrale   lavoro,  formazione,  universita'  e  ricerca,
l'avvenuto  esaurimento  delle  risorse  disponibili  e  comunica  ai
richiedenti,  le  cui  domande non siano state soddisfatte l'avvenuta
archiviazione  delle  stesse  con  lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.   Ove   si   rendano   disponibili   ulteriori   risorse
finanziarie, il Mediocredito comunica alla Direzione centrale lavoro,
formazione,  universita'  e  ricerca  l'entita'  ditali  risorse.  Al
raggiungimento  di  una  disponibilita' ritenuta congrua, la medesima
Direzione centrale, con avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale
della  Regione, determina la data dalla quale e' possibile presentare
nuovamente le domande.

                              Art. 19.
                           Norma di rinvio

    1.  Il  rinvio  ad  atti  legislativi e regolamentari operato dal
presente  regolamento  si  intende  effettuato  al  testo vigente dei
medesimi.

                              Art. 20.
                          Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto: Il presidente: ILLY