Regolamento di cui all'Art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita' per a concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione ed erogazione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari di cui all'Art. 8, commi dal 6 al 22, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006). 2. Attraverso il Fondo di cui al comma 1 la Regione intende: a) agevolare l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari quale strumento per superare situazioni temporanee di disagio e per limitare le conseguenze negative derivanti dall'instabilita' della condizione lavorativa; b) evitare l'insorgere di situazioni di disagio in capo ai soggetti sospesi dal lavoro nel periodo di attesa dell'erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Fondo: il Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari di cui all'Art. 8, commi dal 6 al 22, della legge regionale n. 2/2006; b) Mediocredito: il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., banca che amministra mediante i propri organi sociali il Fondo; c) Banca convenzionata: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'Art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con il Mediocredito; d) Beni di consumo durevoli: i beni mobili individuati dall'art. 128, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo ai sensi della legge 29 luglio 2003, n. 229) che non esauriscano la loro utilita' in un solo atto di consumo e del costo unitario minimo di euro 300,00. Nella nozione di beni di consumo durevoli ai fini del presente regolamento rientrano anche i beni mobili usati e i beni mobili registrati, anche usati. Art. 3. Requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari 1. L'intervento del Fondo puo' essere richiesto, per le finalita' di cui all'Art. 4, commi 1 e 4, da persone maggiorenni residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, che non esercitino attivita' di impresa e che, alla data di presentazione della domanda alla banca convenzionata, siano impiegate esclusivamente con una o piu' delle seguenti forme contrattuali: a) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale; b) contratto di lavoro intermittente; c) contratto di inserimento; d) contratto di lavoro a progetto; e) collaborazione coordinata e continuativa stipulata con la pubblica amministrazione o nelle ipotesi di cui all'Art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); f) contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. 2. Per essere ammessi alla garanzia del Fondo, i soggetti di cui al comma 1 devono attestare: a) di avere prestato, per almeno dodici dei ventiquattro mesi precedenti alla data della presentazione della domanda, attivita' di lavoro dipendente o assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, come definite dagli articoli 49, 50, 53 e 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, documentabile mediante attestazioni relative ai compensi percepiti; b) di avere conseguito, in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata ovvero, nel caso di richiedenti esentati dalla presentazione della dichiarazione, di avere comunque conseguito con riferimento all'anno precedente, un reddito complessivo non superiore ad euro 24.000,00. 3. Possono altresi' chiedere l'intervento del Fondo, per la finalita' di cui all'Art. 4, comma 5, persone maggiorenni residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia che non esercitino attivita' di impresa sospese dal lavoro da un'impresa che abbia iniziato il procedimento per la concessione ovvero per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i richiedenti non devono attestare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. 5. Ciascun soggetto richiedente puo' beneficiare per una sola volta dell'intervento del Fondo per ognuna delle tipologie di intervento di cui all'Art. 4, commi 1 e 4. Per la tipologia di cui all'Art. 4, comma 5, lo stesso soggetto puo' beneficiare di un nuovo intervento del Fondo solo una volta restituito integralmente il finanziamento garantito. Art. 4. Tipologia degli interventi 1. I finanziamenti per i quali e' richiesta la garanzia del Fondo da parte dei soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, devono essere finalizzati all'acquisto mediante compravendita di beni di consumo durevoli. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'Art. 6, comma 1, gli interessati devono presentare una dichiarazione di impegno ad utilizzare il finanziamento richiesto per l'acquisto di beni determinati che soddisfino i requisiti di cui al presente comma. 2. Gli acquisti di cui al comma 1 intervengono dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda di cui all'Art. 6, comma 1, e non intervengono, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Gli acquisti non intervengono altresi' fra societa', persone giuridiche e coniugi, parenti e affini sino al secondo grado di amministratori e soci. 3. Il beneficiario e' unico proprietario dei beni oggetto dell'intervento, nonche' unico intestatario del finanziamento garantito dal Fondo. 4. I soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, possono richiedere la garanzia del Fondo anche per la stipulazione con una banca convenzionata di un contratto di credito al consumo non avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni. 5. I soggetti di cui all'Art. 3, comma 3, possono richiedere la garanzia del Fondo per l'anticipazione da parte della Banca convenzionata dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, previa allegazione di una dichiarazione, sottoscritta dal datore di lavoro del richiedente, attestante l'avvenuta presentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della domanda di concessione o di proroga del trattamento. Art. 5. Forma ed entita' della garanzia 1. L'intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria a primo rischio decrescente a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti. 2. Nell'ipotesi di cui all'Art. 4, comma 1, la garanzia puo' essere concessa per un importo massimo corrispondente al 90 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale. L'importo della garanzia varia da un minimo di euro 4.950,00 ad un massimo di euro 10.080,00 qualora il soggetto richiedente dimostri di avere conseguito, in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata ovvero, nel caso di richiedenti esentati dalla presentazione della dichiarazione, dimostri di avere comunque conseguito con riferimento all'anno precedente un reddito annuale derivante da attivita' di lavoro dipendente o assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, come definite dagli articoli 49, 50, 53 e 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 e successive modifiche ed integrazioni, non inferiore ad euro 6.000,00, fermo restando quanto previsto dall'Art. 3, comma 2, lettera b). 3. L'importo massimo della garanzia di cui al comma 2 e' elevato ad euro 15.030,00 qualora il soggetto richiedente dimostri di avere conseguito, in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata ovvero, nel caso di richiedenti esentati dalla presentazione della dichiarazione, dimostri di avere comunque conseguito con riferimento all'anno precedente un reddito annuale derivante da attivita' di lavoro dipendente o assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, come definite dagli articoli 49, 50, 53 e 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni, non inferiore ad euro 7.500,00, fermo restando quanto previsto dall'Art. 3, comma 2, lettera b). 4. Nell'ipotesi di cui all'Art. 4, comma 4, la garanzia puo' essere concessa per un importo massimo corrispondente al 90 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale. L'importo della garanzia varia da un minimo di euro 990,00 ad un massimo di euro 3.060,00. 5. Nell'ipotesi di cui all'Art. 4, comma 5, la garanzia puo' essere concessa per un importo massimo corrispondente al 90 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale, e comunque non superiore ad euro 3.060,00. 6. L'importo originario viene gradualmente ridotto mediante successive decurtazioni d'importo corrispondente all'ammontare delle prime quote di capitale pagate, in ordine di tempo, cosi' come previste dal piano di ammortamento definito in sede di stipula del contratto di finanziamento. 7. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia copre fino al 90 per cento della perdita definitiva subita dalla banca convenzionata per capitale. 8. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del finanziamento il valore della garanzia e' commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del finanziamento. 9. La garanzia e' cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste od ottenute in base a leggi regionali o statali per l'acquisto dei medesimi beni. Art. 6. Modalita' di richiesta dell'intervento del Fondo 1. Gli interessati presentano alla banca convenzionata la domanda di rilascio della garanzia, contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento, utilizzando lo schema approvato con decreto del direttore centrale della direzione lavoro, formazione universita' e ricerca pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Non sono ammesse domande cointestate. 2. Entro otto giorni lavorativi dalla presentazione delle domande di finanziamento e di rilascio della garanzia, complete in ogni loro parte, la banca convenzionata procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni di cui all'Art. 3 richiesti per l'ammissione alla garanzia del Fondo. 3. Entro il termine di cui al comma 2, la domanda di garanzia, sottoscritta congiuntamente dalla banca convenzionata e dal richiedente, e' inoltrata al Mediocredito unitamente alla comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento, eventualmente condizionata all'ammissione alla garanzia del Fondo, ed alla documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 richiesti per l'ammissione alla garanzia del Fondo. 4. Nell'ipotesi di cui all'Art. 4, comma 5, alla domanda di rilascio della garanzia di cui al comma 1 deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal datore di lavoro del richiedente, attestante l'avvenuta presentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Art. 7. Rilascio della garanzia Stipulazione ed erogazione del finanziamento 1. Il Mediocredito assegna un numero identificativo progressivo ad ogni domanda pervenuta. 2. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, il Mediocredito: a) verifica la documentazione trasmessa ai sensi dell'Art. 6, commi 3 e 4; b) subordinatamente alla disponibilita' finanziaria del Fondo, decide sull'ammissibilita' all'agevolazione della domanda; c) se la domanda e' ammissibile, emette la fideiussione a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei richiedenti secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale della direzione lavoro, formazione universita' e ricerca pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione; d) se la domanda e' inammissibile, l'archivia evidenziandone i motivi. 3. Il Mediocredito puo' richiedere ai soggetti richiedenti o alla banca convenzionata, entro il termine di cui al comma 2 e fissando un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Mediocredito. 4. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti il Mediocredito archivia la domanda dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti e alla banca convenzionata. 5. Entro tre giorni lavorativi dall'emissione della fideiussione o dall'archiviazione della domanda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il Mediocredito: a) comunica alla banca convenzionata e ai richiedenti il perfezionamento degli adempimenti di cui al comma 2. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la comunicazione contiene l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'archiviazione della domanda; b) nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trasmette alla banca convenzionata l'originale del titolo, informandone contestualmente i richiedenti. 6. Entro otto giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, intervengono: a) la stipulazione del contratto di finanziamento, da perfezionarsi secondo le caratteristiche di cui all'Art. 12; b) l'erogazione in un'unica soluzione del finanziamento; c) la comunicazione al Mediocredito da parte della banca convenzionata, utilizzando uno schema approvato con decreto del direttore centrale della direzione lavoro, formazione universita' e ricerca pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, attestante il perfezionamento degli adempimenti di cui alle lettera a) e b), e allegando anche il piano di ammortamento dell'operazione dal quale risultino definite almeno le quote capitali delle singole rate. 7. I termini di cui ai commi 3 e 6 possono essere prorogati o rideterminati dal Mediocredito su istanza degli interessati, motivata per cause a loro non imputabili. 8. La garanzia del Fondo e' efficace dalla data di ricevimento da parte del Mediocredito della comunicazione di cui al comma 6, lettera c). Art. 8. Resoconti al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari 1. In attuazione dell'Art. 8, comma 14, della legge regionale n. 2/2006 il Mediocredito, con cadenza trimestrale, trasmette al Comitato di gestione del Fondo, istituito ai sensi dell'Art. 8, comma 11 della legge regionale n. 2/2006, resoconti sull'amministrazione del Fondo, i quali riportano: a) gli estremi di tutte le richieste di garanzia evase nel trimestre, con l'indicazione delle motivazioni nei casi di mancato accoglimento; b) gli estremi di tutte le richieste pervenute successivamente alla presentazione del precedente resoconto. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento di ciascun resoconto, il Comitato di gestione puo' richiedere al Mediocredito per iscritto i chiarimenti ritenuti necessari. 3. Il Mediocredito rende i chiarimenti di cui al comma 2 per iscritto entro trenta giorni dalla ricevimento della richiesta. Nel caso in cui i chiarimenti resi dal Mediocredito non siano ritenuti esaustivi, il presidente del Comitato di gestione convoca una riunione del Comitato di gestione alla quale viene invitato un rappresentante del Mediocredito per rendere ulteriori delucidazioni. Art. 9. Estinzione della garanzia 1. La garanzia si estingue naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote capitali delle prime rate del finanziamento, cosi' come previste dal piano di ammortamento definito in sede contrattuale e fino a concorrenza dell'importo della fideiussione rilasciata dal Fondo. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata coperta dalla garanzia del Fondo, definita in base al piano d'ammortamento trasmesso al Mediocredito dalla banca convenzionata, senza che la banca stessa abbia comunicato al Mediocredito situazioni di inadempimento, la garanzia del Fondo e' definitivamente estinta. 2. La garanzia si estingue anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento correlato, anche parziale se d'entita' pari o superiore al residuo valore della garanzia stessa alla data di estinzione del finanziamento. In tali casi la banca convenzionata comunica l'evento al Mediocredito entro dieci giorni lavorativi dall'estinzione totale o parziale del finanziamento. Art. 10. Obblighi del Mediocredito 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 47 del decreto legislativo n. 385/1993, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'Art. 13 del decreto legislativo n. 385/1993, aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con il Mediocredito per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento. 2. La Regione, entro quindici giorni dal perfezionamento del procedimento di approvazione della convenzione di cui all'Art. 8, comma 19, della legge regionale n. 2/2006, pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione apposito avviso e ne da' opportuna pubblicita' al fine di rendere nota alle banche la possibilita' di stipulare la convenzione di cui al comma 1. 3. Il Mediocredito predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, mensilmente, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie. Art. 11. Obblighi della banca convenzionata 1. La valutazione del grado di solvibilita' dei richiedenti la garanzia, intesa come capacita' nel tempo di onorare puntualmente gli impegni finanziari derivanti dalle rate di finanziamento, e' di esclusiva competenza della banca convenzionata. A tal fine la banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilita'. 2. I finanziamenti possono essere perfezionati a tasso fisso o indicizzato, concordato tra le parti, il cui valore effettivo alla data di stipulazione del contratto di finanziamento non sia comunque superiore all'80 per cento del tasso d'interesse effettivo globale medio rilevato ai sensi dell'Art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), per la categoria «crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche», vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento. Art. 12. Caratteristiche dei finanziamenti 1. 1 contratti di finanziamento indicano esplicitamente la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal Fondo con gli obblighi di cui all'Art. 14, comma 1. 2. I finanziamenti garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal Fondo non possono superare il valore dei beni mobili che si intendono acquistare comprensivo dell'IVA e degli altri oneri accessori ovvero corrispondente al totale del trattamento di cassa integrazione straordinaria spettante al soggetto richiedente e hanno una durata compresa tra i ventiquattro e i sessanta mesi. 3. Nell'ipotesi di cui all'Art. 4, comma 5, i contratti di finanziamento devono prevedere, fermo restando il rispetto dei termini di durata massima dell'operazione di cui al comma 2, un periodo di preammortamento di 270 giorni con corresponsione degli interessi in un'unica soluzione allo scadere ditale periodo. 4. Non e' ammessa novazione soggettiva per tutta la durata dell'esecuzione del contratto di finanziamento. Art. 13. Inadempimenti 1. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della rata del finanziamento da parte dei beneficiari, la banca convenzionata comunica al Mediocredito, entro trenta giorni lavorativi dalla data di scadenza della rata, lo stato arretrato dell'operazione. Ad avvenuta regolarizzazione della posizione la banca convenzionata informa il Mediocredito. La banca convenzionata trasmette al Mediocredito, trimestralmente ovvero a sua richiesta, l'estratto conto aggiornato della posizione dei beneficiari relativamente alle rate di finanziamento insolute. 2. Nel caso in cui la banca convenzionata, in base a quanto previsto dal contratto, metta in mora il debitore, comminando la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette al Mediocredito copia della comunicazione stessa entro dieci giorni lavorativi dalla data d'invio. 3. La banca convenzionata comunica tempestivamente al Mediocredito, comunque entro quindici giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, ogni informazione o evento rilevanti per il rapporto di finanziamento nonche' ogni variazione contrattuale relativa al finanziamento che sia rilevante per il rapporto di garanzia. Art. 14. Obblighi dei beneficiari 1. Nelle ipotesi di acquisto di beni di consumo durevoli di cui all'Art. 4, comma 1, in sede di stipula del contratto di finanziamento, il beneficiario si obbliga, a pena di risoluzione del contratto, a: a) acquistare i predetti beni entro novanta giorni dalla data di erogazione del finanziamento; b) conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto per un periodo di due anni dalla data di erogazione del finanziamento; c) mettere a disposizione della banca convenzionata, del Mediocredito o dell'amministrazione regionale la predetta documentazione di spesa, a seguito di specifica richiesta con finalita' di controllo. 2. La documentazione di spesa di cui al comma 1 e' costituita da: a) per acquisti effettuati presso soggetti obbligati all'emissione di documentazione fiscale, l'originale di tale documentazione munito di quietanza nel quale siano evidenziati la descrizione dei beni acquistati ed i relativi singoli corrispettivi; b) per acquisti effettuati presso soggetti non obbligati all'emissione di documentazione fiscale: 1) ove l'acquisto abbia ad oggetto beni mobili registrati, originale o copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento della proprieta' con evidenziato il costo del bene; 2) ove l'acquisto abbia ad oggetto beni mobili non registrati, originale della dichiarazione del venditore nella quale siano evidenziati la descrizione del bene, le generalita' dell'acquirente e l'attestazione della ricevuta del corrispettivo con specificato il relativo importo. Art. 15. Attivazione del Fondo 1. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti con la comunicazione di messa in mora di cui all'Art. 13, comma 2, il debitore non corrisponda le somme dovute, la banca convenzionata richiede al Mediocredito l'escussione della garanzia con indicazione: a) degli importi reclamati al proprio debitore, suddivisi per tipologia; b) delle determinazioni definitive assunte dal competente organo della banca convenzionata in merito all'eventuale avvio di altre azioni a tutela del proprio credito. 2. Il Mediocredito verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il Mediocredito attinge alle disponibilita' del Fondo e liquida alla banca convenzionata l'importo dovuto nei limiti, comunque, del valore aggiornato della garanzia, come definito dall'Art. 5, comma 7. Nel caso in cui la banca convenzionata non abbia comunicato le proprie determinazioni in merito all'avvio di altre azioni a tutela del proprio credito, la liquidazione s'intende effettuata a titolo definitivo, altrimenti s'intende effettuata a titolo provvisorio. 3. A conclusione dell'eventuale procedura di recupero promossa, la banca convenzionata, entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuto incasso ovvero dalla chiusura di tale procedura, comunica al Mediocredito gli elementi necessari alla determinazione dell'effettivo valore della garanzia e restituisce, con valuta pari a quella dell'incasso ovvero maggiorando l'importo degli interessi legali, l'eventuale eccedenza al Mediocredito stesso che provvede a riaccreditarla nel conto acceso a nome del Fondo. Art. 16. In efficacia della garanzia 1. La garanzia del Fondo e' inefficace nei seguenti casi: a) la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che le banche avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale; b) mancato rispetto del termine di cui all'Art. 7, comma 6, qualora non sia stato acquisito il benestare del Mediocredito per la proroga del termine medesimo; c) non sia stato rispettato l'obbligo di informazione del Mediocredito previsto all'Art. 13, comma 3; d) la comunicazione al Mediocredito, da parte della Banca convenzionata, relativamente a situazioni di inadempimento dei soggetti debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'Art. 13, comma 1; e) la comunicazione al Mediocredito da parte della Banca convenzionata relativamente alla messa in mora dei debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'Art. 13, comma 2; f) la perdita subita dalla banca convenzionata sia stata causata da negligenza, da parte della banca medesima, nell'esercizio delle azioni per il recupero del credito; g) qualora l'importo del finanziamento effettivamente erogato dalla banca convenzionata non consenta il rispetto dei valori minimi della garanzia di cui all'Art. 5, commi 2 e 4. Art. 17. T e r m i n i 1. I termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Art. 18. Disponibilita' del Fondo 1. Il Mediocredito comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura della direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e comunica ai richiedenti, le cui domande non siano state soddisfatte l'avvenuta archiviazione delle stesse con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Mediocredito comunica alla Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca l'entita' ditali risorse. Al raggiungimento di una disponibilita' ritenuta congrua, la medesima Direzione centrale, con avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, determina la data dalla quale e' possibile presentare nuovamente le domande. Art. 19. Norma di rinvio 1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi. Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto: Il presidente: ILLY