Legge regionale n. 4/1999 Art. 8, comma 33 - legge regionale n. 4/2005 Art. 42 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi previsti al comma 33 dell'Art. 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi al fine di contribuire al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia. 2. Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'Art. 43, comma 4, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004) e della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio, prevista dall'Art. 42, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 4/2005. Art. 2. Richiamo alla disciplina dell'Unione europea 1. Gli incentivi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in Gazzetta ufficiale della Comunita' europea serie L n. 10 del 13 gennaio 2001. 2. Ai sensi dell'Art. 2 del regolamento (CE) n. 69/2001, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ai soggetti beneficiari non puo' superare i 100.000,00 euro in tre anni. 3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola «de minimis», il legale rappresentante dell'impresa interessata presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante, in termini sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali di cui al comma 2, tenuto conto anche dell'incentivo oggetto della domanda. 4. Per le iniziative finalizzate all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia si fa riferimento al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita). 5. Per le iniziative finalizzate alla cogenerazione di energia e calore si fa riferimento alla direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del consiglio dell'11 febbraio 2004 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21 febbraio 2004, n. L 52. Art. 3. Definizione delle fonti energetiche rinnovabili 1. Ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 sono considerate: a) fonti energetiche rinnovabili, quelle non fossili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; b) biomasse: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Art. 4. Soggetti beneficiari 1. Beneficiario degli incentivi previsti dal presente regolamento: a) le imprese industriali, anche di tipo consortile o cooperativo, che hanno sede operativa nel territorio regionale, che svolgono attivita' estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2002 sezioni C, D, E ed F; b) le imprese artigiane, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato); c) le imprese commerciali con sede operativa nel territorio regionale; d) le imprese turistiche con sede operativa nel territorio regionale; e) le imprese del settore dei servizi con sede operativa nel territorio regionale. 2. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera a) svolgano attivita' mista e' ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio delle attivita' specificate alla lettera medesima; 3. Le microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. Art. 5. Soggetti esclusi 1. Il presente regolamento non si applica alle imprese, anche di tipo consortile o cooperativo, la cui attivita' economica rientri nei settori esclusi dagli aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001, tra i quali il settore dei trasporti e i settori elencati nell'allegato A, connessi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari. Art. 6. Iniziative finanziabili 1. Sono finanziabili le iniziative destinate a contribuire al contenimento dei consumi energetici attraverso uno o piu' dei seguenti interventi: a) l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia; b) un migliore rendimento di macchine e apparecchiature, diretto a produrre un risparmio energetico; c) la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili; d) la cogenerazione di energia e calore. 2. Sono ammissibili a contributo le iniziative riguardanti la realizzazione o la modifica di impianti produttivi fissi o sistemi con potenza installata fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici. 3. Le iniziative realizzate dalle imprese industriali e artigiane sono finalizzate esclusivamente al contenimento dei consumi energetici nel processo produttivo e possono riguardare sia l'intera linea produttiva sia una parte significativa di essa. 4. Per le iniziative di cui al comma 3, la sostituzione totale o parziale di linee produttive, nonche' gli ampliamenti produttivi degli stabilimenti, devono essere individuate le parti o i componenti che determinano la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1. 5. Per le iniziative finalizzate alla cogenerazione di energia e calore sono ammissibili solamente gli interventi negli impianti che utilizzano come combustibile il metano o le fonti rinnovabili di energia. 6. Per le iniziative di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si fa riferimento ad una produzione di energia limitata al fabbisogno di ciascun impianto. Art. 7. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le spese concernenti: a) l'acquisto di impianti o loro parti e le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio; b) la realizzazione di opere edili strettamente connesse e dimensionate agli impianti; c) l'acquisto di strumentazioni necessarie al monitoraggio ed alla valutazione costante dei risultati raggiunti; d) la progettazione, la direzione dei lavori ed i collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte afferente le opere e gli impianti di cui alle lettere precedenti nel limite del 15% del costo complessivo dell'impianto; e) l'accertamento tecnico di rispondenza dell'impianto all'intervento programmato; f) l'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimento; g) l'attivita' di certificazione di cui all'Art. 20, comma 8. 2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili al netto del risparmio di spesa previsto per il primo anno di funzionamento. Art. 8. Spese non ammissibili 1. Non sono ammissibili a contributo, in particolare, le spese concernenti: a) le parcelle per consulenze legali, le parcelle notarili, le spese per consulenza tecnica o finanziaria, le spese per contabilita' o revisione contabile, fatte salve le spese per l'attivita' di certificazione di cui all'Art. 20, comma 8; b) le garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari; c) i contratti di leasing: si intendono tutte le spese sostenute tramite leasing; d) le scorte; e) i beni e/o i materiali usati; f) le imposte e tasse; g) l'acquisto di materiali di consumo e utensileria; h) l'ammortamento di immobili, impianti o attrezzature. Art. 9. Criterio di ammissibilita' dell'iniziativa 1. Ai fini dell'ammissibilita' dell'iniziativa, il rapporto tra energia primaria fossile annua risparmiata e il costo dell'investimento complessivo, detratto il risparmio di spesa previsto per il primo anno, deve essere maggiore di zero. 2. L'energia di cui al comma 1 e' espressa in tonnellata equivalente di petrolio (TEP), dove 1 TEP = 10.000.000 kcal = 41,86 GJ. 3. La scheda tecnica dell'intervento, contenente anche la determinazione del criterio di ammissibilita', e' redatta in forma asseverata da un tecnico iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale competente. Art. 10. Criteri di priorita' 1. In relazione alle iniziative finanziabili, la valutazione delle domande e' effettuata dalle Camere di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorita': a) iniziativa finalizzata all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, compresa la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili: punti 30; b) iniziativa finalizzata alla cogenerazione di energia e calore: punti 25; c) iniziativa finalizzata al migliore rendimento di macchine e apparecchiature, diretto a produrre un risparmio energetico: punti 20. 2. In relazione alle spese ammissibili, la valutazione delle domande e' effettuata dalle Camere di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorita': a) l'acquisto di impianti o loro parti: punti 20; b) la realizzazione di opere edili strettamente connesse e dimensionate agli impianti: punti 18; c) l'acquisto di strumentazioni necessarie al monitoraggio ed alla valutazione costante dei risultati raggiunti: punti 12; d) l'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimento: punti 8; e) la progettazione, la direzione dei lavori ed i collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte afferente le opere e gli impianti di cui alle lettere precedenti: punti 5; f) spese di trasporto, montaggio e assemblaggio connesse alle spese di cui alla lettera a): punti 1. 3. Nel caso di possesso della certificazione ambientale ai sensi delle norme ISO 14000 o EMAS, conseguita per il ramo di attivita' e lo stabilimento relativamente al quale viene presentato il progetto di investimento: punti 2; tale certificazione deve essere allegata in copia alla domanda di contributo. 4. Al punteggio ricavato sulla base dei criteri previsti dai commi 1, 2 e 3 viene sommato il valore ottenuto dal rapporto di cui all'Art. 9 ottenendo in tal modo il punteggio totale finale. Art. 11. Intensita' dell'incentivo 1. In osservanza delle disposizioni di cui all'Art. 2, l'intensita' massima dell'incentivo e' pari all'80 per cento della spesa ammissibile per le PMI ed al 50 per cento della spesa ammissibile per le grandi imprese. 2. L'intensita' degli incentivi connessi alle specifiche tipologie di iniziative finanziabili e di spese ammissibili comprese nel progetto viene fissata in misura proporzionale all'intensita' massima prevista al comma 1, in relazione al punteggio totale finale attribuito al singolo progetto in base ai criteri di priorita' di cui all'Art. 10 e secondo le percentuali di seguito indicate a fianco di ciascuna fascia di punteggio totale finale ottenuto: a) punteggio totale finale fino a 40: 40% dell'intensita' massima dell'incentivo; b) punteggio totale finale da 41 a 50: 50% dell'intensita' massima dell'incentivo; c) punteggio totale finale da 51 a 60: 60% dell'intensita' massima dell'incentivo; d) punteggio totale finale da 61 a 70: 70% dell'intensita' massima dell'incentivo; e) punteggio totale finale da 71 a 80: 80% dell'intensita' massima dell'incentivo; f) punteggio totale finale da 81 a 90: 90% dell'intensita' massima dell'incentivo; g) punteggio totale finale superiore a 90: 100% dell'intensita' massima dell'incentivo. Art. 12. Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro 1. In attuazione di quanto disposto dall'Art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di incentivi alle imprese e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostituiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. Art. 13. Presentazione delle domande 1. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate alle Camere di commercio. 2. Le domande per accedere agli incentivi possono essere integrate o modificate entro il termine previsto nella nota informativa di cui all'Art. 16, comma 2. Art. 14. Avvio dell'iniziativa 1. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilita' a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende: a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura; b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), la data di inizio dei lavori specificata nella denuncia di inizio attivita' o nella comunicazione di inizio lavori ovvero, nel caso di lavori che non necessitino di atti autorizzativi, la data della prima fattura. c) la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa (spese per l'acquisizione di brevetti, etc.) come specificata nel preventivo o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura. Art. 15. Schema di domanda 1. Le domande per accedere agli incentivi sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale attivita' produttive, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e disponibile sul sito internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it/industria/industria.htm e su quello delle Camere di commercio. 2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate della documentazione indicata nello schema di cui al comma 1. Art. 16. Informazioni sul procedimento 1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo: a) l'ufficio competente presso il quale si puo' prendere visione degli atti o trarne copia; b) l'oggetto del procedimento; c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria; d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati; e) il termine entro il quale modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo; f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo nonche' il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione; g) gli obblighi del beneficiario; h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'Art. 22. 2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, nel sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it/industria/industria.htm e su quello delle Camere di commercio. Nella domanda per accedere all'incentivo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa. Art. 17. I s t r u t t o r i a 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 2. Per l'istruttoria delle domande di incentivo e per le variazioni di progetto intervenute dopo la concessione dell'incentivo, ai sensi dell'Art. 19, comma 2, le Camere di commercio possono avvalersi del parere di un esperto indipendente. 3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 4. Il procedimento e' archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente. 5. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio. Art. 18. Concessione degli incentivi Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'Art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande e' determinato: a) dal timbro datano apposto dalla struttura competente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria; b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite mezzi telematici. 2. Gli incentivi sono concessi dalle Camere di commercio, previo esame da parte dei propri organi di valutazione tecnica, entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda, tenuto contro delle direttive emanate dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilita' del fondo per gli incentivi alle imprese, previsto dall'Art. 44 della legge medesima. 3. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo. 4. Le Camere di commercio comunicano tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalita' per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria. 5. La concessione degli incentivi e' subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia. 6. Non e' ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, fatto salvo quanto previsto dal comma 31 dell'Art. 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10). 7. Le Camere di commercio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunicano tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'Art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 8. Le Camere di commercio comunicano tempestivamente agli istanti la non concedibilita' dell'incentivo nei casi di esaurimento delle risorse finanziarie. Art. 19. Variazioni di progetto e di spesa 1. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalita' di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alle Camere di commercio, entro i limiti di spesa ammessa. 2. Le variazioni di progetto, intervenute dopo la concessione del contributo, sono ammesse laddove non vengono modificati gli obiettivi finali, ovvero questi ultimi risultino essere ulteriormente migliorati e si provvede all'eventuale conferma del contributo senza riconoscimento delle eventuali maggiori spese. 3. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo sostenuto rispetto alla spesa ammessa comportano la conseguente riduzione del contributo in relazione al nuovo punteggio totale finale attribuibile ai sensi dell'Art. 11. Art. 20. Rendicontazione delle spese 1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione, secondo i termini e le modalita' indicati nella comunicazione di concessione. 2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda. 3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte. 4. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione e' di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. E' consentita per una sola volta la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di dodici mesi, ed a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 6. Gli incentivi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della legge regionale n. 52/1991 sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione: a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilita', la conformita' dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'Art. 86, comma 1, della legge regionale n. 52/1991; b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attivita', copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al comune, che attesti la conformita' dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'Art. 80, comma 4, della legge regionale n. 52/1991. 7. In deroga al comma 2 sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda, in relazione agli interventi di cui al comma 6, per la progettazione e le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento. 8. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attivita' di certificazione secondo le modalita' di cui all'Art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. Art. 21. Erogazione dei contributi 1. I contributi vengono erogati in un'unica soluzione su presentazione della documentazione indicata all'Art. 20. 2. Gli incentivi sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, tenuto conto delle direttive emanate dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilita' del fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'Art. 44 della legge medesima. 3. Qualora il progetto sia suddiviso in lotti funzionali, l'erogazione del contributo puo' avvenire, su espressa richiesta dell'impresa beneficiaria, ad ultimazione dei singoli lotti funzionali, a fronte della documentazione indicata all'Art. 20 e relativa ai singoli lotti. 4. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento dell'importo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'Art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. Per le modalita' di presentazione della fideiussione si applica l'Art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (norme generali e di coordinamento in materia di garanzie). 5. La richiesta di erogazione in via anticipata e' presentata alla Camera di commercio entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. Art. 22. Annullamento e revoca del provvedimento di concessione 1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora: a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione di quelle di cui all'Art. 20, comma 7; b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente; c) sia accertata la non veridicita' del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'; d) sia accertata l'assenza della conformita' dei lavori eseguiti rispetto al progetto, ai sensi dell'Art. 20, comma 6; e) sia accertata la difformita' tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'Art. 19, comma 1. 3. Le Camere di commercio comunicano tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalita' previste dall'Art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Art. 23. Termini per la conclusione del procedimento 1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'Art. 16, comma 2, comunica al soggetto interessato i termini massimi: a) per la concessione dell'incentivo; b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione; c) per l'erogazione dell'incentivo. 2. Il termine per la concessione dell'incentivo e' sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo da parte delle Camere di commercio. 3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo e' sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta. 4. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'Art. 7 della legge regionale n. 7/2000. 5. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione non e' computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi. 6. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti gia' emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta. Art. 24. Vincolo di destinazione 1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto di contributo per la durata di cinque anni a partire dalla data del relativo provvedimento di erogazione. 2. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare alle Camere di commercio entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e secondo le modalita' previste dall'Art. 45 della legge regionale n. 7/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione. In caso di inosservanza le Camere di commercio possono procedere ad ispezioni e controlli. Art. 25. Obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento. 2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'Art. 16, comma 2. Art. 26. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'Art. 44 della legge regionale n. 7/2000 le Camere di commercio effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi. 2. Le Camere di commercio hanno facolta' di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi. Art. 27. R i n v i o 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. Art. 28. Rinvio dinamico 1. Ai sensi dell'Art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 29. Norme transitorie e finali 1. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 sono di competenza della Regione; ad essi si applica la disciplina prevista dal presente regolamento. Art. 30. A b r o g a z i o n i 1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0303/Pres. Art. 31. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007. Visto, il Presidente: Illy (Omissis).