Art. 2.

   1.  La  lettera  c),  del  comma  1  dell'art.  3  del decreto del
presidente   della   provincia  30  maggio  2003,  n.  20,  e'  cosi'
sostituita:
   «c)  le  modalita'  di  presentazione delle domande ed il relativo
termine di quindici giorni; ».
   2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 e' aggiunto il seguente comma 2:
   «2. Il bando di concorso puo' essere suddiviso anche in due parti,
di  cui  la  prima  contenente  le  norme  generali del concorso e la
seconda,  finalizzata  alla  copertura  di  singoli posti, integra le
indicazioni  di  cui  al  comma  1,  contenute  nella prima parte del
bando.».