Art. 2. 1. La lettera c), del comma 1 dell'art. 3 del decreto del presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituita: «c) le modalita' di presentazione delle domande ed il relativo termine di quindici giorni; ». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 e' aggiunto il seguente comma 2: «2. Il bando di concorso puo' essere suddiviso anche in due parti, di cui la prima contenente le norme generali del concorso e la seconda, finalizzata alla copertura di singoli posti, integra le indicazioni di cui al comma 1, contenute nella prima parte del bando.».