Art. 3.

   1.  Il  comma  5  dell'art.  5  del  decreto  del presidente della
provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito:
   «5.  Tra  l'invito  scritto  alle  prove  di esame e la data delle
stesse  deve intercorrere un periodo non inferiore a quindici giorni,
a  meno  che  non  si  tratti  di  date  d'esame fissate d'intesa con
l'aspirante.  L'invito  viene  fatto  o  con lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento  ovvero  con lettera recante la dichiarazione
d'intesa  del  destinatario  sulla data d'esame. In caso di avviso di
ricevimento  non  sottoscritto  dal  destinatario,  vale  a tutti gli
effetti   quale   data  di  ricevimento  quella  apposta  sull'avviso
dall'agente postale.».