Art. 3. 1. Il comma 5 dell'art. 5 del decreto del presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito: «5. Tra l'invito scritto alle prove di esame e la data delle stesse deve intercorrere un periodo non inferiore a quindici giorni, a meno che non si tratti di date d'esame fissate d'intesa con l'aspirante. L'invito viene fatto o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con lettera recante la dichiarazione d'intesa del destinatario sulla data d'esame. In caso di avviso di ricevimento non sottoscritto dal destinatario, vale a tutti gli effetti quale data di ricevimento quella apposta sull'avviso dall'agente postale.».