Art. 4. 1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto del presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito: «2. I candidati e le candidate che conseguono l'idoneita' nelle procedure concorsuali possono essere assunti a tempo determinato con idoneita' oppure a tempo indeterminato, nel rispetto della graduatoria e, nei casi previsti, della disciplina sulla proporzionale etnica. L'assunzione deve avvenire entro due anni dalla pubblicazione della graduatoria rispettivamente all'albo della ripartizione personale per i reclutamenti mediante prove selettive oppure nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige per le altre procedure concorsuali.» 2. Il comma 4 dell'art. 11 del decreto del presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito: «4. La copertura oppure accettazione di un posto a tempo determinato entro il periodo di cui al comma 2, ovvero 2-bis comporta il mantenimento dell'idoneita' ai fini l'assunzione a tempo indeterminato per l'intera durata del periodo di inquadramento nel corrispondente profilo professionale ed il successivo periodo di due anni, salvo dimissione volontaria.».