Art. 4.

   1.  Il  comma  2  dell'art.  11  del  decreto del presidente della
provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito:
   «2.  I  candidati  e le candidate che conseguono l'idoneita' nelle
procedure  concorsuali possono essere assunti a tempo determinato con
idoneita'   oppure   a   tempo   indeterminato,  nel  rispetto  della
graduatoria   e,   nei   casi   previsti,   della   disciplina  sulla
proporzionale etnica. L'assunzione deve avvenire entro due anni dalla
pubblicazione   della   graduatoria  rispettivamente  all'albo  della
ripartizione  personale  per  i reclutamenti mediante prove selettive
oppure nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige per
le altre procedure concorsuali.»
   2.  Il  comma  4  dell'art.  11  del  decreto del presidente della
provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito:
   «4.   La  copertura  oppure  accettazione  di  un  posto  a  tempo
determinato entro il periodo di cui al comma 2, ovvero 2-bis comporta
il   mantenimento   dell'idoneita'   ai  fini  l'assunzione  a  tempo
indeterminato  per  l'intera  durata del periodo di inquadramento nel
corrispondente  profilo professionale ed il successivo periodo di due
anni, salvo dimissione volontaria.».