Art. 5.

   1.  Il  comma  4  dell'art.  13  del  decreto del presidente della
provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito:
   «4.  Le  commissioni  esaminatrici  per la selezione del personale
insegnante  ed  equiparato  delle  scuole  materne, per la formazione
professionale  e  di  musica  provinciali  sono formate, di norma, da
membri  della  stessa  lingua  materna,  tedesca  oppure italiana, in
conformita'  alla  lingua nella quale viene impartito l'insegnamento,
oppure ladina per i posti disponibili nelle localita' ladine.».