Art. 5. 1. Il comma 4 dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito: «4. Le commissioni esaminatrici per la selezione del personale insegnante ed equiparato delle scuole materne, per la formazione professionale e di musica provinciali sono formate, di norma, da membri della stessa lingua materna, tedesca oppure italiana, in conformita' alla lingua nella quale viene impartito l'insegnamento, oppure ladina per i posti disponibili nelle localita' ladine.».