Art. 6. 1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito: «1. L'accesso ai profili professionali della prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta qualifica funzionale puo' avvenire mediante superamento delle prove selettive secondo l'ordine di apposita graduatoria aggiornata alle date di cui al comma 5 e formata per ogni profilo e gruppo linguistico.».