Art. 6.

   1.  Il  comma  1  dell'art.  14  del  decreto del presidente della
provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito:
   «1.  L'accesso  ai  profili  professionali  della  prima, seconda,
terza,  quarta,  quinta  e  sesta  qualifica funzionale puo' avvenire
mediante  superamento  delle  prove  selettive  secondo  l'ordine  di
apposita graduatoria aggiornata alle date di cui al comma 5 e formata
per ogni profilo e gruppo linguistico.».