Art. 7. 1. Il comma 1 dell'art. 20 del decreto del presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito: «1. Entro il 30 giugno di ogni anno, le ripartizioni competenti per materia nonche' gli istituti per l'educazione musicale determinano, nel rispetto del contingente massimo dei posti fissato dalla giunta provinciale, gli incarichi e le supplenze da conferire nel successivo anno scolastico al personale insegnante ed equiparato appartenente ai seguenti profili professionali: insegnante laureato/insegnante laureata, insegnante di cura e riabilitazione, insegnante con laurea triennale, insegnante, insegnante di applicazioni tecniche, insegnante di musica, educatore professionale/educatrice professionale, educatore ed assistente di persone con disabilita/educatrice ed assistente di persone con disabilita'.». 2. Il comma 3 dell'art. 20 del decreto del presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito: «3. Non sono disponibili per la scelta i posti del personale con contratto a tempo determinato che chiede l'assegnazione del posto di lavoro gia' occupato. La relativa richiesta e' riservata al personale con un'anzianita' di servizio almeno triennale che abbia conseguito l'idoneita' al relativo impiego in una procedura concorsuale. Sono comunque disponibili alla scelta i posti vacanti ed i posti del restante personale con contratto a tempo determinato, nonche' i posti per i quali la competente unita' organizzativa chiede la copertura con altro personale per dimostrate insuperabili difficolta' nei rapporti relazionali sul posto di lavoro.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 9 ottobre 2006 DURNWALDER