Art. 7.

   1.  Il  comma  1  dell'art.  20  del  decreto del presidente della
provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito:
   «1.  Entro  il  30 giugno di ogni anno, le ripartizioni competenti
per   materia   nonche'   gli   istituti  per  l'educazione  musicale
determinano,  nel  rispetto del contingente massimo dei posti fissato
dalla  giunta  provinciale, gli incarichi e le supplenze da conferire
nel  successivo anno scolastico al personale insegnante ed equiparato
appartenente    ai   seguenti   profili   professionali:   insegnante
laureato/insegnante  laureata,  insegnante  di cura e riabilitazione,
insegnante   con   laurea   triennale,   insegnante,   insegnante  di
applicazioni    tecniche,    insegnante    di    musica,    educatore
professionale/educatrice  professionale,  educatore  ed assistente di
persone  con  disabilita/educatrice  ed  assistente  di  persone  con
disabilita'.».
   2.  Il  comma  3  dell'art.  20  del  decreto del presidente della
provincia 30 maggio 2003, n. 20, e' cosi' sostituito:
   «3.  Non  sono disponibili per la scelta i posti del personale con
contratto  a tempo determinato che chiede l'assegnazione del posto di
lavoro gia' occupato. La relativa richiesta e' riservata al personale
con  un'anzianita'  di servizio almeno triennale che abbia conseguito
l'idoneita'  al  relativo  impiego in una procedura concorsuale. Sono
comunque  disponibili  alla  scelta  i  posti  vacanti ed i posti del
restante personale con contratto a tempo determinato, nonche' i posti
per  i  quali  la competente unita' organizzativa chiede la copertura
con  altro  personale  per  dimostrate  insuperabili  difficolta' nei
rapporti relazionali sul posto di lavoro.».
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, 9 ottobre 2006
                             DURNWALDER