Art. 10. Incendio del camino 1. In caso di incendio del camino i vigili del fuoco informano lo spazzacamino obbligato all'intervento. L'incendio viene annotato dai vigili del fuoco nel libretto di controllo. 2. A controllo ultimato, lo spazzacamino compila il rapporto di ispezione e lo inoltra entro quindici giorni dalla segnalazione ai vigili del fuoco territorialmente competenti. 3. In caso di inoltro del rapporto di ispezione di cui al comma 2 oltre i termini previsti, i vigili del fuoco ne danno comunicazione scritta al comune competente ed alla ripartizione provinciale protezione antincendi e civile.