Art. 10.
                         Incendio del camino

   1.  In caso di incendio del camino i vigili del fuoco informano lo
spazzacamino  obbligato all'intervento. L'incendio viene annotato dai
vigili del fuoco nel libretto di controllo.
   2.  A  controllo  ultimato, lo spazzacamino compila il rapporto di
ispezione  e  lo  inoltra entro quindici giorni dalla segnalazione ai
vigili del fuoco territorialmente competenti.
   3.  In caso di inoltro del rapporto di ispezione di cui al comma 2
oltre  i  termini previsti, i vigili del fuoco ne danno comunicazione
scritta   al  comune  competente  ed  alla  ripartizione  provinciale
protezione antincendi e civile.