Art. 12.
                       Requisiti professionali

   1.  Per  essere  iscritto  nel registro delle imprese, il titolare
dell'impresa  di  spazzacamino,  la  maggioranza  dei soci in caso di
societa',  la  maggioranza dei soci accomandatari in caso di societa'
in  accomandita, la maggioranza di amministratori in caso di societa'
a  responsabilita'  limitata,  deve  essere  in  possesso  di uno dei
seguenti requisiti professionali:
    a)  essere  in  possesso  del diploma di maestro artigiano con la
qualifica di spazzacamino e del diploma di «controllore fumi»;
    b)  essere  in possesso del diploma di lavorante con la qualifica
di  spazzacamino  e,  in  seguito,  avere  maturato almeno un anno di
esperienza  professionale  come  operaio specializzato all'interno di
un'azienda   del  settore  ed  essere  in  possesso  del  diploma  di
«controllore fumi»;
    c) essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del
diploma di laurea in un settore tecnico e, in seguito, avere maturato
almeno un anno di esperienza professionale come operaio specializzato
in  un'azienda  del  settore  ed  essere  in  possesso del diploma di
«controllore fumi».
   2. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali
e'  effettuato  dalla  Camera  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  nell'ambito  dell'esame  della  domanda  di  iscrizione
dell'impresa  nel  registro  delle  imprese,  ai  sensi  della  legge
provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche.