Art. 12. Requisiti professionali 1. Per essere iscritto nel registro delle imprese, il titolare dell'impresa di spazzacamino, la maggioranza dei soci in caso di societa', la maggioranza dei soci accomandatari in caso di societa' in accomandita, la maggioranza di amministratori in caso di societa' a responsabilita' limitata, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) essere in possesso del diploma di maestro artigiano con la qualifica di spazzacamino e del diploma di «controllore fumi»; b) essere in possesso del diploma di lavorante con la qualifica di spazzacamino e, in seguito, avere maturato almeno un anno di esperienza professionale come operaio specializzato all'interno di un'azienda del settore ed essere in possesso del diploma di «controllore fumi»; c) essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea in un settore tecnico e, in seguito, avere maturato almeno un anno di esperienza professionale come operaio specializzato in un'azienda del settore ed essere in possesso del diploma di «controllore fumi». 2. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali e' effettuato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito dell'esame della domanda di iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese, ai sensi della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche.