Art. 13.
                             Concessione

   1.  Lo  spazzacamino  viene  scelto  a  mezzo  di gara ad evidenza
pubblica.  Per poter partecipare alla gara e' necessaria l'iscrizione
dell'attivita'  di  spazzacamino  nel  registro  delle  imprese della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
   2.  Per  l'assegnazione  della concessione vanno tenuti presenti i
seguenti criteri principali, nel seguente ordine di importanza:
    a)  grado  di qualificazione professionale, prendendo atto che la
valutazione  deve  rispettare  l'elencazione  prevista  dall'art. 12,
comma 1;
    b) livello di esperienza professionale;
    c) esperienza professionale maturata nel comune di competenza;
    d) grado di formazione;
    e) conoscenza del territorio.
   3. La concessione e' valida per sette anni, salvo:
    a) revoca;
    b) dimissioni;
    c) pensionamento con un preavviso di novanta giorni;
    d) decesso.
   4. La concessione viene revocata, se lo spazzacamino l'ha ottenuta
presentando  documentazione falsa o in altro modo ingannevole o se da
determinati  fatti si puo' dedurre che lo spazzacamino non possieda i
necessari  requisiti  personali e professionali per l'esercizio della
professione;  viene  altresi'  revocata  se dopo essere incorso negli
ultimi  cinque  anni per due volte in una sanzione amministrativa per
violazione  dei  propri doveri professionali, lo spazzacamino incorre
nuovamente  nella  medesima  sanzione.  La  concessione  puo'  essere
revocata anche nel caso di modifica dei comprensori.
   5. Lo spazzacamino puo' dimettersi dall'incarico mediante disdetta
con un preavviso di almeno novanta giorni.