Art. 13. Concessione 1. Lo spazzacamino viene scelto a mezzo di gara ad evidenza pubblica. Per poter partecipare alla gara e' necessaria l'iscrizione dell'attivita' di spazzacamino nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Per l'assegnazione della concessione vanno tenuti presenti i seguenti criteri principali, nel seguente ordine di importanza: a) grado di qualificazione professionale, prendendo atto che la valutazione deve rispettare l'elencazione prevista dall'art. 12, comma 1; b) livello di esperienza professionale; c) esperienza professionale maturata nel comune di competenza; d) grado di formazione; e) conoscenza del territorio. 3. La concessione e' valida per sette anni, salvo: a) revoca; b) dimissioni; c) pensionamento con un preavviso di novanta giorni; d) decesso. 4. La concessione viene revocata, se lo spazzacamino l'ha ottenuta presentando documentazione falsa o in altro modo ingannevole o se da determinati fatti si puo' dedurre che lo spazzacamino non possieda i necessari requisiti personali e professionali per l'esercizio della professione; viene altresi' revocata se dopo essere incorso negli ultimi cinque anni per due volte in una sanzione amministrativa per violazione dei propri doveri professionali, lo spazzacamino incorre nuovamente nella medesima sanzione. La concessione puo' essere revocata anche nel caso di modifica dei comprensori. 5. Lo spazzacamino puo' dimettersi dall'incarico mediante disdetta con un preavviso di almeno novanta giorni.