Art. 14. La scelta dello spazzacamino 1. L'utente dell'impianto di combustione ha la possibilita' di scegliere al posto dello spazzacamino, che e' in possesso della concessione, un'altra impresa di spazzacamino abilitata. 2. La scelta di un'altra impresa di spazzacamino abilitata deve essere comunicata dall'utente dell'impianto di combustione, sia all'impresa uscente che all'impresa nuova, nonche' all'amministrazione comunale, entro sessanta giorni dalla data dell'ultima pulitura. L'amministrazione comunale comunica la scelta al Corpo dei vigili del fuoco territorialmente competente. 3. Il comune deve comunicare ogni altro cambiamento dello spazzacamino al relativo concessionario e al Corpo dei vigili del fuoco territorialmente competente.