Art. 14.
                    La scelta dello spazzacamino

   1.  L'utente  dell'impianto  di  combustione ha la possibilita' di
scegliere  al  posto  dello  spazzacamino,  che  e' in possesso della
concessione, un'altra impresa di spazzacamino abilitata.
   2.  La  scelta  di un'altra impresa di spazzacamino abilitata deve
essere  comunicata  dall'utente  dell'impianto  di  combustione,  sia
all'impresa     uscente     che     all'impresa     nuova,    nonche'
all'amministrazione   comunale,  entro  sessanta  giorni  dalla  data
dell'ultima  pulitura.  L'amministrazione comunale comunica la scelta
al Corpo dei vigili del fuoco territorialmente competente.
   3.   Il  comune  deve  comunicare  ogni  altro  cambiamento  dello
spazzacamino  al  relativo  concessionario  e al Corpo dei vigili del
fuoco territorialmente competente.