Art. 2. Obblighi dello spazzacamino 1. Tutti gli impianti di combustione in funzione devono essere controllati e puliti. 2. Lo spazzacamino controlla e pulisce gli impianti di combustione prima della messa in funzione e li pulisce successivamente ad intervalli regolari nel rispetto delle scadenze per la pulitura. 3. Gli apparecchi integrati a gas del tipo C possono essere controllati e puliti solo da imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modifiche. 4. Lo spazzacamino e' responsabile verso l'utente dell'impianto di combustione per eventuali danni arrecati a causa di negligenza ed imprudenza durante il lavoro di controllo e di pulizia. L'utente dell'impianto di combustione e' responsabile dello smaltimento della fuliggine. 5. Lo spazzacamino: a) segnala per iscritto al comune, al locale comando dei vigili del fuoco, nonche' all'utente dell'impianto di combustione ogni fonte di pericolo; b) segnala per iscritto piccoli difetti solo all'utente dell'impianto di combustione; c) notifica al comune le generalita' di coloro che si oppongono al controllo e alla pulitura degli impianti di combustione o non sono in possesso del libretto di controllo prescritto all'art. 3, comma 4. 6. Qualora durante il controllo e la pulitura degli impianti di combustione lo spazzacamino dovesse constatare l'utilizzo di combustibili illeciti, lo stesso e' tenuto a comunicare il fatto al comune. Inoltre il sindaco puo' incaricare lo spazzacamino assieme ai funzionari comunali della pubblica sicurezza ad effettuare un'ispezione. 7. In caso di chiusura dell'impresa per un periodo superiore ai tre giorni, lo spazzacamino deve incaricare un altro spazzacamino, preferibilmente della zona vicina, a sostituirlo temporaneamente nella circoscrizione di competenza. Al comune deve esserne data tempestiva comunicazione.