Art. 2.
                     Obblighi dello spazzacamino

   1.  Tutti  gli  impianti  di combustione in funzione devono essere
controllati e puliti.
   2. Lo spazzacamino controlla e pulisce gli impianti di combustione
prima  della  messa  in  funzione  e  li  pulisce  successivamente ad
intervalli regolari nel rispetto delle scadenze per la pulitura.
   3.  Gli  apparecchi  integrati  a  gas  del  tipo C possono essere
controllati  e  puliti  solo  da  imprese  in  possesso dei requisiti
previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modifiche.
   4. Lo spazzacamino e' responsabile verso l'utente dell'impianto di
combustione  per  eventuali  danni  arrecati a causa di negligenza ed
imprudenza  durante  il  lavoro  di  controllo e di pulizia. L'utente
dell'impianto  di combustione e' responsabile dello smaltimento della
fuliggine.
   5. Lo spazzacamino:
    a)  segnala  per iscritto al comune, al locale comando dei vigili
del fuoco, nonche' all'utente dell'impianto di combustione ogni fonte
di pericolo;
    b)   segnala   per   iscritto  piccoli  difetti  solo  all'utente
dell'impianto di combustione;
    c)  notifica  al comune le generalita' di coloro che si oppongono
al controllo e alla pulitura degli impianti di combustione o non sono
in possesso del libretto di controllo prescritto all'art. 3, comma 4.
   6.  Qualora  durante  il controllo e la pulitura degli impianti di
combustione   lo   spazzacamino   dovesse  constatare  l'utilizzo  di
combustibili  illeciti,  lo stesso e' tenuto a comunicare il fatto al
comune. Inoltre il sindaco puo' incaricare lo spazzacamino assieme ai
funzionari   comunali   della   pubblica   sicurezza   ad  effettuare
un'ispezione.
   7.  In  caso  di chiusura dell'impresa per un periodo superiore ai
tre  giorni,  lo  spazzacamino deve incaricare un altro spazzacamino,
preferibilmente  della  zona  vicina,  a  sostituirlo temporaneamente
nella  circoscrizione  di  competenza.  Al  comune  deve esserne data
tempestiva comunicazione.