Art. 3.
          Obblighi dell'utente dell'impianto di combustione

   1.  Lo  spazzacamino  da' un preavviso di almeno cinque giorni per
l'effettuazione del controllo e della pulizia. L'utente dell'impianto
di   combustione   deve   provvedere,  affinche'  l'intervento  dello
spazzacamino  possa  avere  luogo  il  giorno prestabilito. Se non e'
possibile  effettuare la spazzatura, lo spazzacamino va informato con
un  preavviso  di  almeno tre giorni rispetto al termine proposto; il
controllo  e  la  pulizia  vanno  poi  eseguiti entro i trenta giorni
successivi.
   2.   L'utente  dell'impianto  di  combustione  deve  garantire  la
sicurezza  dell'accesso  al camino secondo le disposizioni in materia
di  sicurezza  dei  lavoratori  durante il lavoro. Egli provvede alla
chiusura  ermetica  dell'impianto  di combustione durante i lavori di
spazzatura, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali.
   3.  La  data  per  il  controllo  e  la  pulizia  di  impianti  di
combustione   in   edifici   utilizzati  per  attivita'  industriali,
artigianali,  commerciali,  turistiche  e  di  servizio  deve  essere
concordata  con  l'utente  dell'impianto  di  combustione nell'ambito
delle scadenze per la pulitura dei camini.
   4.  Ogni  utente  di  impianto di combustione tiene un libretto di
controllo,  distribuito  dal  comune.  Ogni  lavoro di controllo e di
pulizia   viene  annotato  nel  libretto  dallo  spazzacamino  o  dal
responsabile  della  spazzatura in proprio. Su richiesta, il libretto
di spazzatura deve essere esibito all'organo di controllo.