Art. 3. Obblighi dell'utente dell'impianto di combustione 1. Lo spazzacamino da' un preavviso di almeno cinque giorni per l'effettuazione del controllo e della pulizia. L'utente dell'impianto di combustione deve provvedere, affinche' l'intervento dello spazzacamino possa avere luogo il giorno prestabilito. Se non e' possibile effettuare la spazzatura, lo spazzacamino va informato con un preavviso di almeno tre giorni rispetto al termine proposto; il controllo e la pulizia vanno poi eseguiti entro i trenta giorni successivi. 2. L'utente dell'impianto di combustione deve garantire la sicurezza dell'accesso al camino secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Egli provvede alla chiusura ermetica dell'impianto di combustione durante i lavori di spazzatura, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali. 3. La data per il controllo e la pulizia di impianti di combustione in edifici utilizzati per attivita' industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizio deve essere concordata con l'utente dell'impianto di combustione nell'ambito delle scadenze per la pulitura dei camini. 4. Ogni utente di impianto di combustione tiene un libretto di controllo, distribuito dal comune. Ogni lavoro di controllo e di pulizia viene annotato nel libretto dallo spazzacamino o dal responsabile della spazzatura in proprio. Su richiesta, il libretto di spazzatura deve essere esibito all'organo di controllo.