Art. 4. Comprensori 1. Per poter svolgere i lavori di controllo e pulitura il comune divide il proprio territorio in comprensori, sentite le organizzazioni dell'artigianato piu' rappresentative della provincia. 2. Per ogni comprensorio viene nominato uno spazzacamino. 3. I comprensori sono da dimensionare in modo che: a) sia garantita la sicurezza antincendio; b) lo spazzacamino possa svolgere regolarmente i propri compiti; c) siano equivalenti e comprendano un territorio, per quanto possibile, continuamente edificato; d) di norma non venga superato il numero di 10.000 abitanti. 4. Il comune puo' modificare la dimensione dei comprensori, se lo ritiene necessario, sentite le organizzazioni dell'artigianato piu' rappresentative della provincia. 5. In caso di modifica di un comprensorio lo spazzacamino non ha diritto ad un indennizzo.