Art. 4.
                             Comprensori

   1.  Per  poter svolgere i lavori di controllo e pulitura il comune
divide   il   proprio   territorio   in   comprensori,   sentite   le
organizzazioni dell'artigianato piu' rappresentative della provincia.
   2. Per ogni comprensorio viene nominato uno spazzacamino.
   3. I comprensori sono da dimensionare in modo che:
    a) sia garantita la sicurezza antincendio;
    b) lo spazzacamino possa svolgere regolarmente i propri compiti;
    c)  siano  equivalenti  e  comprendano  un territorio, per quanto
possibile, continuamente edificato;
    d) di norma non venga superato il numero di 10.000 abitanti.
   4.  Il comune puo' modificare la dimensione dei comprensori, se lo
ritiene  necessario,  sentite le organizzazioni dell'artigianato piu'
rappresentative della provincia.
   5.  In  caso di modifica di un comprensorio lo spazzacamino non ha
diritto ad un indennizzo.