Art. 5.
                 Scadenze per la pulitura dei camini

   1.  Gli  impianti di combustione di edifici pubblici e privati, di
edifici    utilizzati   per   attivita'   industriali,   artigianali,
commerciali,   turistiche   e  di  servizio,  nonche'  caserme,  sono
controllati e puliti come di seguito specificato:
    a) impianto a combustione solida: tre volte l'anno;
    b) impianto a combustione liquida: due volte l'anno;
    c) impianto a combustione gassosa: una volta l'anno.
   2.  Alla  presenza  di  un  impianto  con  comprovata  combustione
ottimale,  formazione  di  molta fuliggine o impianto con combustione
tarata  male,  lo  spazzacamino  puo'  fissare altre scadenze. Rimane
comunque  l'obbligo  della  scadenza  almeno  annuale  riguardante il
controllo e la spazzatura.
   3.  Nelle  imprese  in  cui  e'  impiegato  almeno  un  conduttore
abilitato  alla conduzione di generatori di vapore, il controllo e la
spazzatura  del  focolare,  da  eseguirsi  secondo le scadenze per la
pulitura, possono essere eseguiti dal conduttore stesso. Il controllo
e  la  spazzatura  del camino e delle prese d'aria per la combustione
rimane  di esclusiva competenza dello spazzacamino addetto alla zona,
con  il  quale  va  concordato  un  termine  per  il  suo intervento,
rispettando le scadenze.
   4. Per il controllo delle emissioni dei fumi sono da rispettare le
prescrizioni   di   cui   al  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale del 15 gennaio 1993, n. 2, e successive modifiche.