Art. 5. Scadenze per la pulitura dei camini 1. Gli impianti di combustione di edifici pubblici e privati, di edifici utilizzati per attivita' industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizio, nonche' caserme, sono controllati e puliti come di seguito specificato: a) impianto a combustione solida: tre volte l'anno; b) impianto a combustione liquida: due volte l'anno; c) impianto a combustione gassosa: una volta l'anno. 2. Alla presenza di un impianto con comprovata combustione ottimale, formazione di molta fuliggine o impianto con combustione tarata male, lo spazzacamino puo' fissare altre scadenze. Rimane comunque l'obbligo della scadenza almeno annuale riguardante il controllo e la spazzatura. 3. Nelle imprese in cui e' impiegato almeno un conduttore abilitato alla conduzione di generatori di vapore, il controllo e la spazzatura del focolare, da eseguirsi secondo le scadenze per la pulitura, possono essere eseguiti dal conduttore stesso. Il controllo e la spazzatura del camino e delle prese d'aria per la combustione rimane di esclusiva competenza dello spazzacamino addetto alla zona, con il quale va concordato un termine per il suo intervento, rispettando le scadenze. 4. Per il controllo delle emissioni dei fumi sono da rispettare le prescrizioni di cui al decreto del presidente della giunta provinciale del 15 gennaio 1993, n. 2, e successive modifiche.