Art. 7. Collaudo del camino 1. Per tutti i nuovi camini, e quelli sottoposti a modifiche o per quelli da risanare, il committente dei lavori deve presentare allo spazzacamino un corrispondente e adeguato progetto per l'esame gratuito. 2. In fase di costruzione del camino lo spazzacamino effettuera' almeno un sopralluogo al rustico. 3. Tutti i nuovi camini e le prese d'aria per la combustione, quelli sottoposti a modifiche, quelli risanati e quelli non ancora utilizzati vanno controllati dallo spazzacamino prima di essere messi in funzione. Il verbale di collaudo va consegnato al proprietario dell'impianto e al comune competente. Lo stesso vale per i camini collegati a generatori di calore per i quali viene utilizzato un combustibile differente, che presentano un cambio di potenzialita' al focolare superiore o inferiore al 20 per cento o modificano la funzionalita' dell'impianto. 4. Lo spazzacamino deve essere informato se i generatori di calore e conseguentemente i camini o parti di essi vengono dismessi per un periodo superiore all'anno. Prima del loro riutilizzo essi devono essere controllati dallo spazzacamino, che informera' l'utente dell'impianto di combustione dell'esito del controllo.