Art. 7.
                         Collaudo del camino

   1. Per tutti i nuovi camini, e quelli sottoposti a modifiche o per
quelli  da  risanare,  il committente dei lavori deve presentare allo
spazzacamino  un  corrispondente  e  adeguato  progetto  per  l'esame
gratuito.
   2.  In  fase di costruzione del camino lo spazzacamino effettuera'
almeno un sopralluogo al rustico.
   3.  Tutti  i  nuovi  camini  e le prese d'aria per la combustione,
quelli  sottoposti  a  modifiche, quelli risanati e quelli non ancora
utilizzati vanno controllati dallo spazzacamino prima di essere messi
in  funzione.  Il  verbale  di collaudo va consegnato al proprietario
dell'impianto  e  al  comune  competente. Lo stesso vale per i camini
collegati  a  generatori  di  calore  per i quali viene utilizzato un
combustibile differente, che presentano un cambio di potenzialita' al
focolare  superiore  o  inferiore  al  20  per  cento o modificano la
funzionalita' dell'impianto.
   4. Lo spazzacamino deve essere informato se i generatori di calore
e  conseguentemente  i camini o parti di essi vengono dismessi per un
periodo  superiore  all'anno.  Prima  del loro riutilizzo essi devono
essere   controllati  dallo  spazzacamino,  che  informera'  l'utente
dell'impianto di combustione dell'esito del controllo.