Art. 8. Bruciatura del camino e forme alternative di pulizia 1. I camini che non possono piu' essere puliti secondo la normale procedura, vanno, all'occorrenza, bruciati dallo spazzacamino, il quale concorda la data della bruciatura con l'utente dell'impianto di combustione ed i vigili del fuoco. Durante l'operazione di bruciatura lo spazzacamino deve essere assistito da almeno un vigile del fuoco. 2. In alternativa alla bruciatura possono essere adottati sistemi come la fresatura o la martellatura del camino. Se necessario deve essere ripristinato un adeguato rivestimento interno. 3. Non possono essere bruciati i camini che risultino danneggiati e non rispondenti alle norme del regolamento edilizio. 4. L'operazione di bruciatura non puo' essere effettuata nel tardo pomeriggio, durante la notte, con vento forte o in periodi di siccita'. 5. Il giorno e l'ora di effettuazione della bruciatura, della fresatura o della martellatura vanno registrati nel libretto di cui all'art. 3, comma 4.