Art. 8.
        Bruciatura del camino e forme alternative di pulizia

   1.  I camini che non possono piu' essere puliti secondo la normale
procedura,  vanno,  all'occorrenza,  bruciati  dallo spazzacamino, il
quale concorda la data della bruciatura con l'utente dell'impianto di
combustione ed i vigili del fuoco. Durante l'operazione di bruciatura
lo spazzacamino deve essere assistito da almeno un vigile del fuoco.
   2.  In alternativa alla bruciatura possono essere adottati sistemi
come  la  fresatura  o la martellatura del camino. Se necessario deve
essere ripristinato un adeguato rivestimento interno.
   3.  Non possono essere bruciati i camini che risultino danneggiati
e non rispondenti alle norme del regolamento edilizio.
   4. L'operazione di bruciatura non puo' essere effettuata nel tardo
pomeriggio,  durante  la  notte,  con  vento  forte  o  in periodi di
siccita'.
   5.  Il  giorno  e  l'ora  di effettuazione della bruciatura, della
fresatura  o  della martellatura vanno registrati nel libretto di cui
all'art. 3, comma 4.