Art. 10. S t a t u t o 1. Lo statuto e le sue modifiche sono adottate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei membri in carica e sono approvate dal Consiglio regionale. 2. Lo Statuto prevede: a) le modalita' di adesione per gli enti pubblici, le cooperative e le associazioni aderenti, comprese le quote di partecipazione atte ad assicurare alla parte pubblica una partecipazione assembleare maggioritaria; b) le modalita' per la scelta del direttore; c) le modalita' di funzionamento dell'IRF, per quanto non previsto dalla presente legge; d) le modalita' di funzionamento e le attribuzioni del Collegio dei Revisori dei conti; e) le modalita' per l'eventuale liquidazione dell'IRF.