Art. 10.
                            S t a t u t o

    1.  Lo  statuto  e  le sue modifiche sono adottate dall'assemblea
a maggioranza  assoluta  dei  membri  in  carica e sono approvate dal
Consiglio regionale.
    2. Lo Statuto prevede:
      a) le   modalita'   di  adesione  per  gli  enti  pubblici,  le
cooperative   e  le  associazioni  aderenti,  comprese  le  quote  di
partecipazione   atte   ad   assicurare   alla   parte  pubblica  una
partecipazione assembleare maggioritaria;
      b) le modalita' per la scelta del direttore;
      c) le  modalita'  di  funzionamento  dell'IRF,  per  quanto non
previsto dalla presente legge;
      d) le modalita' di funzionamento e le attribuzioni del Collegio
dei Revisori dei conti;
      e) le modalita' per l'eventuale liquidazione dell'IRF.