Art. 11.
            Patrimonio e forme di finanziamento dell'IRF

    1.  L'IRF  ha  in  dotazione  un  proprio patrimonio mobiliare ed
immobiliare  che  puo'  essere  incrementato per acquisto, donazione,
eredita' e legato.
    2.  Alle  spese  correnti  e  di  investimento  l'IRF provvede in
particolare con:
      a) le  specifiche  somme  stanziate  dalla  Regione nel proprio
bilancio annuale;
      b) le  quote  che  ciascun ente ed associazione partecipante e'
tenuto a corrispondere ai sensi dello Statuto di cui all'Art. 10;
      c) i ricavi derivanti dall'attivita' dell'IRF;
      d) le  entrate  derivanti  da  rendite,  interessi e frutti del
proprio patrimonio;
      e) ogni  altra  entrata derivante da contributi e trasferimenti
da enti pubblici e da privati.
    3.    L'IRF    puo'    disporre   di   finanziamenti   derivanti'
dall'affidamento  allo  stesso  di  progetti  finalizzati  regionali,
nazionali,  comunitari  o provenienti da Paesi terzi purche' coerenti
con gli scopi della presente legge.