Art. 11. Patrimonio e forme di finanziamento dell'IRF 1. L'IRF ha in dotazione un proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare che puo' essere incrementato per acquisto, donazione, eredita' e legato. 2. Alle spese correnti e di investimento l'IRF provvede in particolare con: a) le specifiche somme stanziate dalla Regione nel proprio bilancio annuale; b) le quote che ciascun ente ed associazione partecipante e' tenuto a corrispondere ai sensi dello Statuto di cui all'Art. 10; c) i ricavi derivanti dall'attivita' dell'IRF; d) le entrate derivanti da rendite, interessi e frutti del proprio patrimonio; e) ogni altra entrata derivante da contributi e trasferimenti da enti pubblici e da privati. 3. L'IRF puo' disporre di finanziamenti derivanti' dall'affidamento allo stesso di progetti finalizzati regionali, nazionali, comunitari o provenienti da Paesi terzi purche' coerenti con gli scopi della presente legge.