Art. 13. Norma transitoria 1. Gli organi dell'IRF in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni ai sensi della legge regionale n. 6/1986, provvedendo unicamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di insediamento dei nuovi organi. 2. La Regione avvia il procedimento di costituzione dell'assemblea di cui all'Art. 4, comma 2 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria della presente legge. 3. Il Comitato direttivo di cui all'Art. 5 deve essere eletto entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'assemblea. 4. Lo Statuto ed i regolamenti vigenti, per quanto compatibili, rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo Statuto. 5. Fino alla nomina del direttore di cui all'Art. 7, le relative funzioni vengono esercitate dal direttore tecnico dell'Istituto. 6. Sono fatti salvi i rapporti giuridici in corso.