Art. 13.
                          Norma transitoria

    1.  Gli  organi dell'IRF in carica alla data di entrata in vigore
della  presente legge continuano a svolgere le loro funzioni ai sensi
della legge regionale n. 6/1986, provvedendo unicamente all'ordinaria
amministrazione, fino alla data di insediamento dei nuovi organi.
    2.   La   Regione   avvia   il   procedimento   di   costituzione
dell'assemblea  di  cui all'Art. 4, comma 2 entro trenta giorni dalla
data  di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
della presente legge.
    3.  Il  Comitato  direttivo  di cui all'Art. 5 deve essere eletto
entro    quarantacinque    giorni    dalla   data   di   costituzione
dell'assemblea.
    4.  Lo  Statuto ed i regolamenti vigenti, per quanto compatibili,
rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo Statuto.
    5.  Fino alla nomina del direttore di cui all'Art. 7, le relative
funzioni vengono esercitate dal direttore tecnico dell'Istituto.
    6. Sono fatti salvi i rapporti giuridici in corso.