Art. 15.
                          Norma finanziaria

    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede:
      a) mediante  le  seguenti  variazioni nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:
        prelevamento di euro 10.000,00, in termini di competenza e di
cassa, dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;
        aumento  dello  stanziamento  della  U.P.B. 13.105 «Spese per
l'incremento   delle  colture»  di  euro  10.000,00,  in  termini  di
competenza e di cassa.
      b) con  gli  stanziamenti  iscritti  nello  stato di previsione
della spesa del bilancio regionale alla U.P.B. 13.205 «Interventi per
l'incremento delle colture».
    2.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 1° dicembre 2006
                              BURLANDO