Art. 15. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006: prelevamento di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»; aumento dello stanziamento della U.P.B. 13.105 «Spese per l'incremento delle colture» di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa. b) con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla U.P.B. 13.205 «Interventi per l'incremento delle colture». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 1° dicembre 2006 BURLANDO