Art. 4. A s s e m b l e a 1. L'Assemblea dell'IRF e' composta: a) da sei membri nominati dalla Regione; b) da un rappresentante di ciascun ente pubblico partecipante; c) dal rappresentante di ognuna delle associazioni e cooperative di cui all'Art. 2, comma 1, purche' il numero complessivo dei rappresentanti sia inferiore al numero complessivo dei rappresentanti di cui alla lettera b); d) da sei membri designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. L'assemblea e' costituita con deliberazione della giunta regionale. Le designazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, debbono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'Assemblea si considera validamente costituita, purche' siano stati designati dalle rispettive componenti almeno i due terzi dei membri, salvo successiva integrazione. 3. L'assemblea dura in carica cinque anni; viene convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri. 4. Spetta all'assemblea: a) adottare o modificare lo Statuto di cui all'Art. 10; b) deliberare il bilancio annuale e pluriennale di previsione; c) deliberare il rendiconto generale; d) deliberare la pianta organica; e) eleggere, nel proprio seno, sei membri del Comitato direttivo di cui all'Art. 5 e il Vicepresidente dell'IRF; f) fornire al Comitato direttivo le linee guida per l'adozione dei programmi di attivita' nonche' per il coordinamento e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private che possono concorrere alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati; g) verificare, con cadenza almeno semestrale, che l'attivita' svolta dal Comitato direttivo sia coerente con le linee guida di cui alla lettera f); h) nominare il direttore dell'IRF e provvedere alla sua revoca in caso di motivate ragioni. 5. L'assemblea adotta le linee guida per la redazione dei programmi di attivita' di cui al comma 4, lettera f) nel rispetto degli indirizzi programmatici della Regione e del programma del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle esigenze del settore florovivaistico e della ricerca.