Art. 4.
                          A s s e m b l e a

    1. L'Assemblea dell'IRF e' composta:
      a) da sei membri nominati dalla Regione;
      b) da un rappresentante di ciascun ente pubblico partecipante;
      c) dal   rappresentante   di   ognuna   delle   associazioni  e
cooperative di cui all'Art. 2, comma 1, purche' il numero complessivo
dei   rappresentanti   sia   inferiore   al  numero  complessivo  dei
rappresentanti di cui alla lettera b);
      d) da  sei  membri designati dalle organizzazioni professionali
degli  imprenditori  agricoli maggiormente  rappresentative a livello
nazionale.
    2.  L'assemblea  e'  costituita  con  deliberazione  della giunta
regionale.  Le  designazioni  di  cui  alle  lettere b),  c) e d) del
comma 1,  debbono  pervenire  alla  Regione entro sessanta giorni dal
ricevimento   della  richiesta,  trascorsi  i  quali  l'Assemblea  si
considera validamente costituita, purche' siano stati designati dalle
rispettive componenti almeno i due terzi dei membri, salvo successiva
integrazione.
    3.  L'assemblea  dura  in  carica cinque anni; viene convocata su
iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi
membri.
    4. Spetta all'assemblea:
      a) adottare o modificare lo Statuto di cui all'Art. 10;
      b) deliberare il bilancio annuale e pluriennale di previsione;
      c) deliberare il rendiconto generale;
      d) deliberare la pianta organica;
      e) eleggere,   nel   proprio  seno,  sei  membri  del  Comitato
direttivo di cui all'Art. 5 e il Vicepresidente dell'IRF;
      f)  fornire al Comitato direttivo le linee guida per l'adozione
dei  programmi  di  attivita'  nonche'  per  il  coordinamento  e  la
collaborazione  con  le  istituzioni  pubbliche e private che possono
concorrere alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;
      g) verificare,  con  cadenza almeno semestrale, che l'attivita'
svolta  dal Comitato direttivo sia coerente con le linee guida di cui
alla lettera f);
      h) nominare  il direttore dell'IRF e provvedere alla sua revoca
in caso di motivate ragioni.
    5.  L'assemblea  adotta  le  linee  guida  per  la  redazione dei
programmi  di  attivita'  di  cui al comma 4, lettera f) nel rispetto
degli  indirizzi  programmatici  della  Regione  e  del programma del
Distretto  agricolo  florovivaistico  del  Ponente  di cui alla legge
regionale 30 novembre 2001, n. 42 (istituzione del Distretto agricolo
florovivaistico  del Ponente) e successive modifiche ed integrazioni,
nonche' delle esigenze del settore florovivaistico e della ricerca.