Art. 5.
                         Comitato direttivo

    1.  Il  comitato  direttivo e' l'organo di governo dell'IRF ed e'
composto   dal   Presidente,  nominato  ai  sensi  dell'Art.  6,  dal
Vicepresidente  e  da  altri sei membri eletti dall'Assemblea nel suo
seno, di cui:
      a) due scelti tra i rappresentanti della Regione;
      b) uno scelto tra i rappresentanti degli altri Enti pubblici;
      c) uno  scelto  tra  i rappresentanti delle cooperative e delle
associazioni partecipanti di cui all'Art. 2;
      d) due   scelti   tra  i  rappresentanti  delle  organizzazioni
professionali degli imprenditori agricoli.
    2. Il Comitato direttivo e' eletto dall'assemblea nella sua prima
riunione  a maggioranza assoluta dei membri in carica; ciascun membro
dell'assemblea  indica  sulla  propria  scheda un solo nominativo per
ciascuno dei quattro gruppi di rappresentanza di cui alle lettere a),
b) c) e d) del comma 1.
    3. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica,
puo'  revocare  l'intero  Comitato  direttivo  o  uno o piu' dei suoi
componenti nei seguenti casi:
      a) per  gravi  violazioni  di  legge,  di norme regolamentari o
dello Statuto;
      b) in  occasione  di  persistenti inadempienze relativamente ad
atti dovuti;
      c) per   l'adozione   di   atti   che   compromettano  il  buon
funzionamento dell'Ente.
    4.  La nomina del nuovo Comitato o la surroga dei membri revocati
deve  essere  effettuata  nella  seduta  immediatamente  successiva a
quella in cui e' stato approvato il provvedimento di revoca.
    5.  Le  deliberazioni  del  Comitato  direttivo  sono validamente
assunte  con  la  presenza  di  almeno  la  meta' piu' uno dei membri
assegnati e a maggioranza dei presenti: in caso di parita' prevale il
voto del Presidente.
    6.  Alle  riunioni  del Comitato direttivo partecipa il direttore
dell'IRE
    7. Al Comitato direttivo competono:
      a) la  predisposizione  dello  schema  di Statuto da sottoporre
all'assemblea per la sua adozione;
      b) la  predisposizione e l'approvazione del programma annuale e
quinquennale  di  attivita'  sulla  base  delle  linee  guida  di cui
all'Art.  4, commi 4 e 5, anche avvalendosi del supporto di gruppi di
lavoro tecnico-scientifici;
      c) la  predisposizione  dello  schema  di  bilancio  annuale  e
pluriennale di previsione da sottoporre all'Assemblea;
      d) la  predisposizione  dello  schema di rendiconto generale da
sottoporre all'Assemblea;
      e) la  predisposizione dello schema di pianta organica dell'IRF
da sottoporre all'Assemblea;
      f)   l'approvazione  dei  necessari  regolamenti,  compresi  il
regolamento  organico del personale, il regolamento di contabilita' e
il regolamento economale;
      g) l'individuazione  dei criteri di priorita' nell'ambito degli
interventi  da  attuare  per  lo svolgimento del programma annuale di
attivita';
      h) la promozione di specifici seminari tematici;
      i) gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
      l)  la  realizzazione degli specifici progetti affidati all'IRF
dalla giunta regionale o da altri Enti;
      m) ogni  altra iniziativa non espressamente attribuita ad altri
organi dell'IRF dalla presente legge o dallo Statuto.
    8.  Il Comitato direttivo determina gli indirizzi programmatici e
gestionali e fissa gli obiettivi al direttore dell'IRF, verificandone
l'operato.
    9.  Il  Comitato  direttivo  viene  convocato  su  iniziativa del
Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.