Art. 5. Comitato direttivo 1. Il comitato direttivo e' l'organo di governo dell'IRF ed e' composto dal Presidente, nominato ai sensi dell'Art. 6, dal Vicepresidente e da altri sei membri eletti dall'Assemblea nel suo seno, di cui: a) due scelti tra i rappresentanti della Regione; b) uno scelto tra i rappresentanti degli altri Enti pubblici; c) uno scelto tra i rappresentanti delle cooperative e delle associazioni partecipanti di cui all'Art. 2; d) due scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli. 2. Il Comitato direttivo e' eletto dall'assemblea nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei membri in carica; ciascun membro dell'assemblea indica sulla propria scheda un solo nominativo per ciascuno dei quattro gruppi di rappresentanza di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1. 3. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica, puo' revocare l'intero Comitato direttivo o uno o piu' dei suoi componenti nei seguenti casi: a) per gravi violazioni di legge, di norme regolamentari o dello Statuto; b) in occasione di persistenti inadempienze relativamente ad atti dovuti; c) per l'adozione di atti che compromettano il buon funzionamento dell'Ente. 4. La nomina del nuovo Comitato o la surroga dei membri revocati deve essere effettuata nella seduta immediatamente successiva a quella in cui e' stato approvato il provvedimento di revoca. 5. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono validamente assunte con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei membri assegnati e a maggioranza dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 6. Alle riunioni del Comitato direttivo partecipa il direttore dell'IRE 7. Al Comitato direttivo competono: a) la predisposizione dello schema di Statuto da sottoporre all'assemblea per la sua adozione; b) la predisposizione e l'approvazione del programma annuale e quinquennale di attivita' sulla base delle linee guida di cui all'Art. 4, commi 4 e 5, anche avvalendosi del supporto di gruppi di lavoro tecnico-scientifici; c) la predisposizione dello schema di bilancio annuale e pluriennale di previsione da sottoporre all'Assemblea; d) la predisposizione dello schema di rendiconto generale da sottoporre all'Assemblea; e) la predisposizione dello schema di pianta organica dell'IRF da sottoporre all'Assemblea; f) l'approvazione dei necessari regolamenti, compresi il regolamento organico del personale, il regolamento di contabilita' e il regolamento economale; g) l'individuazione dei criteri di priorita' nell'ambito degli interventi da attuare per lo svolgimento del programma annuale di attivita'; h) la promozione di specifici seminari tematici; i) gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili; l) la realizzazione degli specifici progetti affidati all'IRF dalla giunta regionale o da altri Enti; m) ogni altra iniziativa non espressamente attribuita ad altri organi dell'IRF dalla presente legge o dallo Statuto. 8. Il Comitato direttivo determina gli indirizzi programmatici e gestionali e fissa gli obiettivi al direttore dell'IRF, verificandone l'operato. 9. Il Comitato direttivo viene convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.