Art. 6. P r e s i d e n t e 1. Il Presidente viene nominato dalla giunta regionale, scelto tra i membri dell'Assemblea. 2. Il Presidente e' sostituito, in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica, dal vicepresidente, eletto dall'assemblea nella sua prima riunione. 3. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dalla carica del presidente o del vicepresidente, la giunta regionale o l'assemblea dell'IRF, secondo le rispettive competenze, procedono entro trenta giorni alla nuova nomina o elezione. 4. Il Presidente ed il vicepresidente durano in carica fino alla scadenza dell'assemblea, salvo l'esercizio della ordinaria amministrazione, in attesa della nomina dei rispettivi sostituti. 5. Il Presidente: a) rappresenta legalmente l'IRF; b) convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute; c) svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto che non sia riservata ad altri organi dalla presente legge.