Art. 6.
                         P r e s i d e n t e

    1.  Il  Presidente  viene nominato dalla giunta regionale, scelto
tra i membri dell'Assemblea.
    2. Il Presidente e' sostituito, in caso di assenza, impedimento o
cessazione   anticipata  dalla  carica,  dal  vicepresidente,  eletto
dall'assemblea nella sua prima riunione.
    3.   Nell'ipotesi  di  cessazione  anticipata  dalla  carica  del
presidente  o  del  vicepresidente, la giunta regionale o l'assemblea
dell'IRF,  secondo  le  rispettive competenze, procedono entro trenta
giorni alla nuova nomina o elezione.
    4.  Il Presidente ed il vicepresidente durano in carica fino alla
scadenza    dell'assemblea,   salvo   l'esercizio   della   ordinaria
amministrazione, in attesa della nomina dei rispettivi sostituti.
    5. Il Presidente:
      a) rappresenta legalmente l'IRF;
      b) convoca  e  presiede  l'Assemblea ed il Comitato direttivo e
stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute;
      c) svolge  ogni  altra funzione attribuitagli dallo Statuto che
non sia riservata ad altri organi dalla presente legge.