Art. 7.
                          D i r e t t o r e

    1.  Il  direttore  e'  nominato  dall'assemblea  ed e' scelto fra
coloro  che,  in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza,
siano   dotati   di   adeguato  livello  di  esperienza  e  capacita'
professionale nel campo della ricerca e della fornitura di servizi in
ambito  florovivaistico  e  comunque  nel  rispetto  delle  modalita'
previste   dallo   Statuto;  i  motivi  della  scelta  devono  essere
specificati nella deliberazione di nomina.
    2.  La  figura  del  direttore  e' prevista nella pianta organica
dell'IRF  e  il  trattamento  giuridico  ed economico e' equiparato a
quello  previsto per la dirigenza regionale. Il rapporto di lavoro e'
a   tempo  determinato  con  durata  quinquennale,  rinnovabile  alla
scadenza, nonche' a tempo pieno ed esclusivo.
    3.   Il   direttore  e'  la  figura  apicale  dell'IRF  e  ha  la
responsabilita'  organizzativa,  gestionale  e  scientifica riguardo.
all'attivita' dell'IRF; svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
      a) organizza,  coordina e vigila le attivita' delle aree in cui
e' strutturato l'IRF;
      b) cura  e  da'  esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e
del comitato direttivo;
      c) adotta,   nel   rispetto  degli  indirizzi  programmatici  e
gestionali   determinati  dal  comitato  direttivo,  tutti  gli  atti
necessari per lo svolgimento delle attivita' dell'IRF comprese quelle
che  impegnano l'IRF medesimo verso l'esterno, esercitando i relativi
poteri di spesa;
      d) partecipa   alle  riunioni  dell'assemblea  e  del  comitato
direttivo;
      e) applica, per quanto compatibili con l'organizzazione interna
dell'IRF,  i  principi  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni;
      f) supporta  il Collegio dei revisori dei conti per l'esercizio
delle attivita' di controllo e verifica;
      g) svolge le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto;
      h) prende  atto, previo accertamento dei prescritti requisiti e
delle  formalita' necessarie, delle nuove adesioni di cui all'Art. 4,
comma 1,  lettere b)  e  c  richiedendo  al  Presidente  della giunta
regionale  l'emanazione  del relativo provvedimento e ne riferisce al
Comitato direttivo nella riunione successiva.
    4. In caso di assenza o di impedimento il direttore e' sostituito
temporaneamente da un dirigente in servizio presso l'IRF. Nel caso di
vacanza  definitiva,  la  nomina del direttore deve essere effettuata
nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di vacanza.