Art. 7. D i r e t t o r e 1. Il direttore e' nominato dall'assemblea ed e' scelto fra coloro che, in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza, siano dotati di adeguato livello di esperienza e capacita' professionale nel campo della ricerca e della fornitura di servizi in ambito florovivaistico e comunque nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto; i motivi della scelta devono essere specificati nella deliberazione di nomina. 2. La figura del direttore e' prevista nella pianta organica dell'IRF e il trattamento giuridico ed economico e' equiparato a quello previsto per la dirigenza regionale. Il rapporto di lavoro e' a tempo determinato con durata quinquennale, rinnovabile alla scadenza, nonche' a tempo pieno ed esclusivo. 3. Il direttore e' la figura apicale dell'IRF e ha la responsabilita' organizzativa, gestionale e scientifica riguardo. all'attivita' dell'IRF; svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) organizza, coordina e vigila le attivita' delle aree in cui e' strutturato l'IRF; b) cura e da' esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del comitato direttivo; c) adotta, nel rispetto degli indirizzi programmatici e gestionali determinati dal comitato direttivo, tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle attivita' dell'IRF comprese quelle che impegnano l'IRF medesimo verso l'esterno, esercitando i relativi poteri di spesa; d) partecipa alle riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo; e) applica, per quanto compatibili con l'organizzazione interna dell'IRF, i principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni; f) supporta il Collegio dei revisori dei conti per l'esercizio delle attivita' di controllo e verifica; g) svolge le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto; h) prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti e delle formalita' necessarie, delle nuove adesioni di cui all'Art. 4, comma 1, lettere b) e c richiedendo al Presidente della giunta regionale l'emanazione del relativo provvedimento e ne riferisce al Comitato direttivo nella riunione successiva. 4. In caso di assenza o di impedimento il direttore e' sostituito temporaneamente da un dirigente in servizio presso l'IRF. Nel caso di vacanza definitiva, la nomina del direttore deve essere effettuata nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di vacanza.