Art. 9.
                         Dotazioni organiche

    1.  Le  dotazioni  organiche  necessarie  per  il  funzionamento,
distinte  per  qualifiche  funzionali, sono deliberate dall'Assemblea
tenuto conto delle complessive disponibilita' finanziarie dell'IRF.
    2.  Al  personale dipendente dell'IRF si applicano le norme sullo
statogiuridico e sul trattamento economico del personale regionale.
    3.  L'IRF  puo' assumere operai agricoli stagionali, nel rispetto
delle  norme  vigenti; per la realizzazione degli interventi relativi
alle coltivazioni sperimentali svolte presso le proprie strutture.
    4.  Il regolamento organico del personale e' redatto nel rispetto
della  vigente  normativa  sul personale dipendente della Regione con
particolare  riguardo  alla  distinzione tra le funzioni di indirizzo
politico  amministrativo e quelle gestionali e nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo n. 165/2001.