Art. 9. Dotazioni organiche 1. Le dotazioni organiche necessarie per il funzionamento, distinte per qualifiche funzionali, sono deliberate dall'Assemblea tenuto conto delle complessive disponibilita' finanziarie dell'IRF. 2. Al personale dipendente dell'IRF si applicano le norme sullo statogiuridico e sul trattamento economico del personale regionale. 3. L'IRF puo' assumere operai agricoli stagionali, nel rispetto delle norme vigenti; per la realizzazione degli interventi relativi alle coltivazioni sperimentali svolte presso le proprie strutture. 4. Il regolamento organico del personale e' redatto nel rispetto della vigente normativa sul personale dipendente della Regione con particolare riguardo alla distinzione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle gestionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001.